Cassazione Civile, Ordinanza n. 04720/2025 del 23/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2011, la variazione in diminuzione relativa a un'agevolazione fiscale per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000, riducendo l'importo dichiarato dalla società. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio e rideterminato l'agevolazione, ma nel dispositivo aveva omesso di statuire espressamente su uno dei motivi di appello, relativo all'erronea contabilizzazione dell'ammortamento dell'investimento tra i costi operativi, pur avendone dato conto nella motivazione. L'Agenzia ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; con il secondo denuncia la nullità per omessa pronuncia su un motivo di appello ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c. La contribuente resiste con controricorso eccependo anche il difetto di interesse a impugnare dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo che l'Ufficio avesse interesse concreto a far valere l'omessa pronuncia perché, se la CTR avesse deciso anche sul motivo non riportato nel dispositivo, l'agevolazione riconosciuta alla società sarebbe stata ulteriormente ridotta e la pretesa tributaria sarebbe aumentata. Ha poi accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR, pur avendo affrontato nella motivazione il tema dell'erronea contabilizzazione dell'ammortamento, non ha adottato alcuna statuizione nel dispositivo su quel capo di domanda/appello: ciò integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. È stato quindi assorbito il primo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente il punto omesso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Norma richiamata come base dell'agevolazione fiscale per investimenti ambientali oggetto di rideterminazione da parte dell'Ufficio.
La mancata statuizione nel dispositivo su un capo della domanda o su un motivo di appello integra omessa pronuncia, anche se la questione è affrontata nella motivazione.
Invocato dal ricorrente come parametro della nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare in cassazione i vizi di nullità della sentenza per errori di pronuncia.
Massime di principio
- L'omessa statuizione nel dispositivo su un capo di domanda o su uno specifico motivo di appello integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non sanabile tramite il solo contenuto della motivazione.
- La portata precettiva della sentenza può essere integrata dalla motivazione solo quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia, ancorché incompleta o indeterminata; se il dispositivo tace del tutto sul punto, il vizio resta irrimediabile.
- Sussiste interesse a impugnare anche per la parte che risulti formalmente vittoriosa, quando dalla correzione del vizio denunciato possa derivare un esito più favorevole sul piano sostanziale, come un maggiore recupero di imposta.
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