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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04721/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società, dopo il diniego dell’istanza di definizione di una lite fiscale pendente, aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario e, poi, appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo le sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sulla definizione delle liti pendenti, sostenendo che l’impugnazione del diniego era stata notificata e depositata nei termini e quindi non poteva essere dichiarata inammissibile; (2) violazione delle norme sulla definizione delle controversie e sulle sanzioni, contestando l’affermazione secondo cui la lite riguardasse sanzioni non strettamente collegate al tributo e non rientrasse nella definizione agevolata per ragioni di valore. Nel corso del giudizio di cassazione l’Avvocatura dello Stato ha comunicato che l’Agenzia aveva regolarizzato la definizione della lite ai sensi della legge di bilancio 2023 e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia intervenuta nel 2024 e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha disposto le spese a carico di chi le ha anticipate. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale conseguenza non opera nei casi di estinzione per definizione della lite, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate dalla contribuente in relazione alla tempestività e modalità dell’impugnazione nel processo tributario

  • art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate dalla contribuente

  • art. 20 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate dalla contribuente

  • art. 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate dalla contribuente

  • art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate dalla contribuente

  • art. 39, comma 12, L. 15 luglio 2011, n. 111

    richiamato quale base normativa della definizione agevolata della lite fiscale pendente oggetto di causa

  • art. 16, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamato quale disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti invocata dalla contribuente

  • art. 6 D.Lgs. n. 471/1997

    richiamato nel secondo motivo con riferimento al regime sanzionatorio fiscale

  • art. 17 D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato nel secondo motivo con riferimento al regime delle sanzioni tributarie

  • art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022

    indicata come base della definizione agevolata sopravvenuta della controversia che ha determinato l’estinzione del giudizio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato nei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    menzionato implicitamente dalla Corte nel negare il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, perché non ricorre un caso tipico di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    doppio contributo unificato

    la Corte afferma che la misura non si applica alla definizione della controversia con estinzione per cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene la definizione agevolata della controversia e l’amministrazione ne dà comunicazione, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • L’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite comporta la regolazione delle spese secondo il criterio delle spese anticipate da chi le ha sostenute, salvo diversa statuizione nei limiti consentiti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
  • Se la controversia tributaria viene definita con una procedura agevolata sopravvenuta, le doglianze sul merito dell’inammissibilità dell’appello o sulla riconducibilità della lite al perimetro agevolabile restano assorbite dall’intervenuta estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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