Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04731/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L231/2000, ivi compresi quello di prima casa e un acquisto di partecipazioni societarie; per uno degli anni era stata considerata anche la spesa di viaggio. La contribuente aveva impugnato gli avvisi davanti alla commissione tributaria provinciale, che le aveva accolte. In appello l231/2000, confermando gli accertamenti sia pure con rideterminazione del maggior reddito; la contribuente ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell201 art. 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse ritenuto insufficiente, quale prova contraria, la sola dimostrazione della disponibilità di disponibilità finanziarie, pretendendo anche la prova del loro effettivo impiego per coprire le spese contestate; con il secondo ha denunciato motivazione apparente e quindi nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la CTR avesse rigettato in modo solo apparente la prova documentale offerta a giustificazione del maggior reddito presunto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché la CTR non si era attenuta ai principi in tema di accertamento sintetico e prova contraria: pur dando atto della produzione di documentazione bancaria, non aveva indicato in modo analitico natura, importi e durata del possesso delle somme ivi risultanti, ed aveva inoltre richiamato un orientamento superato che pretendeva la specifica correlazione tra provvista e spese per incrementi patrimoniali. La sentenza impugnata c8 stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimite0.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma e ss.; sesto comma; nel testo vigente ratione temporis tra la L. n. 413/1991 e il D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010

    disciplina l201accertamento sintetico (redditometro) come presunzione legale relativa fondata su indici di capacit20contributiva e consente al contribuente di superarla con prova documentale di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque della inesistenza o minore entite0 del maggior reddito presunto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro per denunciare l201error in iudicando relativo alla violazione dell201art. 38 d.P.R. n. 600/1973

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro per denunciare la nullite0 della sentenza per motivazione apparente

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme alle altre norme processuali tributarie quale parametro della denuncia di nullite0 della sentenza

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme alle altre norme processuali tributarie quale parametro della denuncia di nullite0 della sentenza

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    impone il contenuto motivazionale della sentenza tributaria; la sua violazione e8 stata dedotta per motivazione solo apparente

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede la motivazione della sentenza; la sua violazione e8 stata prospettata per difetto assoluto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiede la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione e8 stata dedotta per motivazione apparente

Massime di principio

  • L201accertamento sintetico del reddito basato sul redditometro configura una presunzione legale relativa: una volta accertati gli indici di capacite0 contributiva, il giudice non puf2 disconoscerne il valore presuntivo, ma solo valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
  • La prova contraria del contribuente non puf2 limitarsi alla mera dimostrazione della disponibilite0 di ulteriori redditi o di disponibilite0 finanziarie in astratto; occorre una prova documentale idonea a rendere oggettivamente apprezzabile la durata del possesso e la riferibilite0 di tali risorse alla capacite0 di far fronte alle spese contestate.
  • Nel contenzioso sul redditometro, il giudice di merito deve esaminare in modo analitico la documentazione prodotta dal contribuente e motivare specificamente sulle ragioni per cui essa sia o non sia idonea a superare la presunzione fiscale; non e8 sufficiente un giudizio sommario o apodittico.
  • Quando la decisione di merito si limiti a richiamare un orientamento ormai superato sulla necessite0 di provare la specifica correlazione tra provvista e singole spese, la motivazione risulta erronea e la sentenza puf2 essere cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.