Cassazione Civile, Ordinanza n. 02358/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata da un contribuente per ottenere il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF, ILOR e IVA per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; in appello l’Ufficio aveva contestato sia la spettanza del beneficio sia la sua compatibilità con il diritto UE sugli aiuti di Stato, richiamando la decisione della Commissione europea e la disciplina de minimis. La CTR ha accolto solo parzialmente l’appello, riconoscendo il rimborso del 90% delle imposte dirette agli eredi del contribuente deceduto ma escludendo l’IVA. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione dell’incompatibilità della misura con il mercato interno e sulla mancata verifica dei requisiti de minimis; con un secondo motivo, violazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione UE 2016/195 e del regolamento UE n. 1407/2013, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che il beneficio, in quanto aiuto di Stato, richiedeva la prova del rispetto dei limiti de minimis e che la dichiarazione sostitutiva prodotta dagli eredi non fosse idonea o sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva comunque affrontato la questione della spettanza del rimborso e aveva considerato il tema degli aiuti de minimis. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può valere come prova del rispetto dei requisiti de minimis e la sua attendibilità/sufficienza è apprezzamento riservato al giudice di merito; inoltre, dopo il decesso del contribuente, gli eredi subentrano nella sua posizione e possono rendere la dichiarazione per conto del de cuius. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese; è stata invece esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
norma posta a fondamento del rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni interessati dalla disciplina emergenziale; la Corte non ne nega in astratto l’applicabilità ma valuta la prova dei presupposti anche alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
norma richiamata dall’Ufficio come disciplina successiva rilevante per il riconoscimento dei rimborsi; la Corte la menziona nel quadro delle censure senza enunciare un diverso principio di diritto specifico
la Corte esclude la denunciata omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque affrontato la questione della spettanza del beneficio e del rapporto con la disciplina sugli aiuti di Stato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, utilizzata per incardinare il secondo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza/processo, utilizzata per la censura di omessa pronuncia
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati per sostenere la natura di aiuto di Stato della misura e il necessario vaglio di compatibilità con il mercato interno
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea
notificata con il n. C (2015) 5549 final
richiamata come atto che qualifica la misura come aiuto di Stato incompatibile salvo le deroghe previste, tra cui il rispetto del regime de minimis o altre condizioni di compatibilità
Regolamento (UE) n. 1407/2013
richiamato quale disciplina de minimis; la Corte ribadisce che la prova del rispetto dei relativi limiti è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito
art. 40, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la dichiarazione di interruzione del processo a seguito del decesso del contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile all’Agenzia delle Entrate, in quanto Amministrazione dello Stato soggetta a prenotazione a debito
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di specie per l’Amministrazione statale
richiamato con riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ritenuta astrattamente idonea come mezzo di prova ai fini del rispetto del regime de minimis
Massime di principio
- L’eccezione di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata, pur senza esaminare ogni singolo argomento, contenga una decisione incompatibile con la mancata delibazione della questione dedotta e dia conto, anche sinteticamente, del tema controverso.
- In materia di agevolazioni fiscali suscettibili di integrare aiuti di Stato, il giudice deve verificare la compatibilità della misura con il diritto dell’Unione e, se invocato il regime de minimis, l’onere della prova del superamento o del rispetto della soglia grava su chi pretende il beneficio.
- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può costituire mezzo di prova idoneo ai fini della dimostrazione dei requisiti de minimis; la sua sufficienza e attendibilità sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- In caso di decesso del contribuente, gli eredi subentrano nella sua posizione giuridica e possono rendere le dichiarazioni e svolgere gli adempimenti necessari alla prosecuzione del giudizio e alla prova dei presupposti del credito ereditario.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che fruiscono del meccanismo della prenotazione a debito.
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