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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14753/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, dell’atto di contestazione della sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi all’anno d’imposta 2006, per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo inutilizzabili i dati della c.d. lista Falciani perché acquisiti illegittimamente; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo tale lista un indizio decisivo ai fini dell’accertamento dell’evasione. In cassazione il contribuente ha articolato due motivi: con il primo, ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato la richiesta di rinuncia al segreto bancario e di sottoscrizione di una richiesta congiunta alla banca svizzera per verificare l’inesistenza dell’investimento estero; con il secondo, ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha dedotto violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, contestando l’affermazione della sua retroattività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non sussisteva un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli apprezzamenti di merito sulla riconducibilità della scheda al contribuente; ha inoltre escluso che la dedotta richiesta di rinuncia al segreto bancario integrasse un fatto storico decisivo nel senso richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui introduceva una censura nuova non proposta nell’originario ricorso, ma la Corte ha anche osservato che esso sarebbe comunque infondato: la presunzione legale dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non opera retroattivamente per l’anno 2006, ma resta utilizzabile, per quel periodo, la prova per presunzioni semplici fondata sulla lista Falciani, purché grave e precisa, potendo bastare anche un solo indizio forte. La CTR, pur avendo erroneamente parlato di retroattività, aveva fondato la decisione soprattutto sulla valenza indiziaria della lista e sull’assenza di prova contraria del contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 167/1990

    obblighi di monitoraggio fiscale; quadro RW

    la violazione dell’obbligo dichiarativo del quadro RW integra il presupposto dell’atto di contestazione sanzionatoria oggetto del giudizio

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non per la mera critica alla valutazione delle prove

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il modo e il tempo della sua deduzione processuale

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    l’ammissibilità del motivo richiede il rispetto degli oneri di specificazione e produzione processuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    non può essere utilizzato per introdurre in cassazione una questione nuova non dedotta come motivo originario di impugnazione

  • art. 12 del d.l. n. 78/2009

    la presunzione legale di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente all’anno 2006

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    anche in assenza della presunzione legale, l’Ufficio può provare l’occultamento di redditi esteri mediante presunzioni semplici

  • art. 1 del d.lgs. n. 471/1997

    le sanzioni richiamate dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 sono raddoppiate nei casi previsti dalla norma

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico specifico, decisivo e oggetto di discussione, non essendo sufficiente contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché la scelta delle fonti del convincimento e il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove spettano al giudice di merito.
  • La proposizione in cassazione di una questione giuridica non dedotta come motivo originario di impugnazione integra inammissibilità per novità della censura.
  • La presunzione legale di evasione prevista per i capitali detenuti in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e opera solo per i periodi d’imposta successivi alla sua introduzione; per annualità anteriori resta comunque possibile l’uso di presunzioni semplici.
  • La prova per presunzioni semplici può fondarsi anche su un solo indizio, purché dotato di gravità e precisione; la concordanza è necessaria solo quando gli indizi siano plurimi.
  • In tema di monitoraggio fiscale, la disponibilità di una scheda o lista riferita a rapporti esteri può costituire un elemento indiziario forte idoneo a sorreggere la pretesa, se non è superata da prova contraria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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