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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23740/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento relativo al "Tributo 0648 – Contributo Opere Irrigue" per l’anno 2018, emesso nei confronti di un contribuente e poi annullato in primo grado. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello del consorzio, ritenendo che l’ente appellante non esistesse più perché soppresso dalla legge regionale siciliana di riordino dei consorzi di bonifica. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) ultrapetizione/nullità della sentenza per avere deciso su una questione di legitimatio ad causam non riproposta dal contribuente appellato contumace; 2) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto impugnabile l’avviso di pagamento anche sotto il profilo della dedotta inesistenza dell’ente emittente; 3) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c. per mancata verifica della tempestività del ricorso originario; 4) violazione della legge regionale siciliana n. 5/2014 e del regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale per avere affermato che il consorzio di bonifica territoriale non esistesse più; 5) violazione dell’art. 1705 c.c. e di altre norme per l’erroneo richiamo al mandato senza rappresentanza. Il contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per cassazione per vizi della procura speciale e per difetto di legitimatio ad causam del consorzio ricorrente.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari sull’ammissibilità del ricorso relative alla procura speciale e ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha invece accolto il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il consorzio territoriale non esistesse più e fosse privo di legittimazione ad agire. La Corte ha affermato che la legge regionale del 2014 non ha disposto l’estinzione immediata dei consorzi accorpati, ma ha previsto un processo di riorganizzazione con un periodo transitorio nel quale i consorzi preesistenti continuano a operare e a svolgere anche il servizio impositivo ed esattivo. Ha ritenuto assorbito il quinto motivo, perché la questione del mandato senza rappresentanza non era decisiva una volta accertata la perdurante operatività del consorzio. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    la procura analogica notificata via PEC deve essere trasformata in copia informatica e la conformità va attestata dal difensore nella relata di notifica.

  • art. 18 n. 5 D.M. 44/2011

    la procura su foglio separato, se estratta in copia informatica e allegata al messaggio PEC, può considerarsi apposta in calce all’atto notificato.

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    l’omissione dell’attestazione di conformità non comporta improcedibilità se la controparte non contesta la conformità della copia depositata; resta solo una irregolarità priva di effetti pregiudizievoli.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice rileva d’ufficio una questione di legitimatio ad causam.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la questione processuale rilevabile d’ufficio può essere scrutinata anche in appello nei limiti consentiti dalla disciplina processuale tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per la censura di violazione di legge sui profili sostanziali e processuali trattati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per ultrapetizione.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria è impugnabile anche per vizi formali o sostanziali.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è il termine per l’impugnazione; il motivo che lamentava la sua violazione è stato ritenuto inammissibile per mancanza di una reale deduzione di tardività.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell’onere probatorio relativo alla tempestività del ricorso, ma senza indicazione di un concreto vizio accertabile.

  • art. 13 l.r. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    non dispone l’estinzione dei consorzi di bonifica territoriali; istituisce nuovi macro-consorzi e prefigura una riorganizzazione da completarsi con appositi atti e con un periodo transitorio.

  • art. 19, commi 12 e 13, regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    prevede la successione senza soluzione di continuità del nuovo consorzio nei rapporti dei preesistenti e la permanenza in vigore di piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione.

  • art. 1705 c.c.

    richiamato per il mandato senza rappresentanza, ma la Corte osserva che tale schema è superfluo e non coerente con la vicenda pubblicistica esaminata.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la nullità dell’atto, ma non è oggetto di accoglimento autonomo.

  • artt. 24, 53, 97, 100, 111 Cost.

    richiamati a sostegno dell’interpretazione favorevole all’impugnabilità degli atti e alla permanenza della legittimazione dell’ente in fase transitoria.

  • artt. 49, 50 e 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel quarto motivo come norme del processo tributario e della legittimazione, ma non autonomamente decisivi.

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato nel contesto del motivo sulla legittimazione e sul giudicato, senza accoglimento autonomo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la nozione di atto impugnabile è ampia: anche un atto non tipizzato ex art. 19 d.lgs. 546/1992 è contestabile se rende conoscibile una specifica pretesa tributaria, con possibilità per il contribuente di far valere tanto vizi formali quanto sostanziali.
  • La legitimatio ad causam è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; tuttavia, quando si discute di vizi processuali rilevabili d’ufficio, occorre coordinare il potere officioso con il regime del giudicato interno e con l’eventuale devoluzione in appello.
  • L’omissione dell’attestazione di conformità di una procura o di una copia non comporta automaticamente improcedibilità se la controparte non contesta la conformità del documento: in tal caso l’irregolarità resta priva di effetti pregiudizievoli sostanziali.
  • In presenza di una legge di riordino di enti pubblici o para-pubblici che preveda un accorpamento senza espressa estinzione e con fase transitoria, la permanenza operativa degli enti originari può protrarsi sino al completamento del procedimento di riorganizzazione.
  • L’affidamento della riscossione o di altre attività gestionali in una fase transitoria non può essere automaticamente letto come mandato senza rappresentanza se l’assetto normativo e amministrativo già consente la continuità operativa dell’ente originario.
  • Quando l’atto impugnato è stato emesso durante una fase transitoria di riorganizzazione, la verifica della legittimazione dell’ente emittente deve essere compiuta alla luce della disciplina di successione nei rapporti giuridici e della continuità degli affidamenti, non sulla base di una mera formula di soppressione formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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