Cassazione Civile, Ordinanza n. 23615/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2010 ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui era stata disconosciuta in deduzione la somma di euro 3.718,00, ritenuta dall’Ufficio onere indeducibile perché versata alla moglie come contributo al mantenimento del figlio. Il contribuente sosteneva invece che la somma dedotta fosse stata corrisposta alla moglie per il pagamento del canone di locazione dell’abitazione familiare, sulla base del provvedimento del Tribunale di Pisa di modifica delle condizioni di separazione. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme processuali sul contenzioso tributario e del diritto di difesa per omessa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio in appello, assumendo che l’atto di appello non fosse mai stato notificato all’Ufficio e che mancasse prova del deposito dell’avviso di ricevimento; con il secondo motivo, subordinato, contestava la violazione dell’art. 10 t.u.i.r. per errata qualificazione della somma come contributo deducibile al mantenimento del coniuge anziché del figlio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla mancanza di prova della notificazione dell’atto di appello o del deposito dell’avviso di ricevimento, con conseguente inammissibilità del gravame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il giudizio non poteva proseguire. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’intimato; nulla per le spese di appello per la mancata costituzione dell’Ufficio.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
individua il procedimento di controllo automatizzato/formale alla base della cartella impugnata.
art. 10, comma 1, lett. c), t.u.i.r.
richiamato quale norma sulla deducibilità degli oneri; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché assorbe il motivo.
artt. 20, 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992
sono invocati per censurare la mancata verifica della rituale notifica dell’appello e la conseguente inammissibilità del gravame.
richiamato in relazione al principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa, in rapporto alla mancata instaurazione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indica il vizio processuale dedotto con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per descrivere una delle modalità di notificazione dell’atto di appello nel processo tributario, ratione temporis applicabile.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
richiamato come possibile base per la rimessione in termini in caso di mancata tempestiva produzione della prova di notifica.
usato per cassare senza rinvio la sentenza quando il giudizio non poteva proseguire.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appellante ha l’onere di dimostrare la rituale notificazione dell’atto di appello; in mancanza della prova della notifica o del deposito dell’avviso di ricevimento, il gravame è inammissibile.
- L’inammissibilità dell’appello per mancata prova della notificazione può e deve essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Se il ricorso per cassazione risulta fondato su un vizio processuale che impedisce la prosecuzione del giudizio di merito, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione assorbente di rito, resta assorbita la censura di merito relativa alla qualificazione fiscale della somma controversa.
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