Cassazione Civile, Ordinanza n. 23619/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2011, con cui era stata disconosciuta in deduzione la somma di euro 4.356,00. L'Ufficio riteneva che la somma, versata alla moglie, fosse un contributo al mantenimento del figlio e quindi indeducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), t.u.i.r. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di un canone locatizio dell'abitazione adibita a residenza familiare, come emergente dal provvedimento di modifica delle condizioni della separazione personale del Tribunale di Pisa. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; con il secondo motivo, in subordine, la violazione dell'art. 10 t.u.i.r. per errata qualificazione giuridica della somma dedotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente: il giudice di merito si era limitato a un'affermazione apodittica sulla destinazione della somma, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito, senza confrontarsi con la tesi dell'Ufficio e senza dare conto delle ragioni per cui la lettura degli atti di separazione proposta dall'amministrazione fosse infondata. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Norma che consente il controllo formale della dichiarazione e, nel caso concreto, aveva costituito il presupposto dell'emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
art. 10, comma 1, lett. c), t.u.i.r.
Disposizione richiamata per sostenere la non deducibilità delle somme qualificabili come contributo al mantenimento del figlio; la questione sostanziale non è stata decisa nel merito per assorbimento del secondo motivo.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione, nel caso di motivazione solo apparente, integra nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione meramente apparente determina nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità processuale in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per la censura di violazione/falsa applicazione dell'art. 10 t.u.i.r., rimasta assorbita.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità e controllo del ragionamento decisorio.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando esiste graficamente ma non consente di percepire il fondamento della decisione né il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Non è sufficiente una motivazione assertiva o di mero stile: il giudice deve confrontarsi con le allegazioni e con la tesi difensiva contrapposta, spiegando perché la ritenga infondata.
- In presenza di un vizio di motivazione apparente, la nullità è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; l'esame delle ulteriori censure resta assorbito.
- Quando la controversia riguarda la qualificazione fiscale di somme corrisposte in esecuzione di provvedimenti di separazione, il giudice di merito deve interpretare gli atti in modo espresso e non limitarsi ad aderire acriticamente alla ricostruzione di una parte.
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