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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23624/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta avanti al Tribunale di Trieste da un soggetto qualificatosi come rappresentante provvisorio del "Free Territory of Trieste", poi coltivata in appello e in cassazione da numerosi intervenienti. In sostanza, i ricorrenti chiedevano l'accertamento della perdurante vigenza di una serie di fonti internazionali e interne che, nella loro prospettazione, avrebbero mantenuto in vita un'entità statuale distinta dall'Italia sul territorio di Trieste; chiedevano inoltre dichiararsi che l'ordinamento italiano non potesse applicare l'IVA di Stato alle cessioni di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate in quell'area. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno respinto la domanda dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che la pretesa mirasse a mettere in discussione la sovranità dello Stato italiano e i suoi confini territoriali. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione o falsa applicazione di molteplici norme e atti internazionali e interni: in particolare, i ricorrenti hanno censurato la declaratoria di difetto di giurisdizione e hanno sostenuto che il Free Territory of Trieste fosse stato costituito e internazionalmente riconosciuto, che il Trattato di pace, il Memorandum di Londra, la normativa costituzionale e altri accordi non avessero prodotto l'annessione del territorio all'Italia e che, pertanto, l'imposizione IVA italiana fosse illegittima. La Corte di cassazione ha però rilevato che la gran parte delle censure era del tutto estranea alla ratio della sentenza impugnata e, per il solo profilo effettivamente pertinente, ha confermato che una domanda diretta a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del suo territorio integra difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le numerose censure articolate dai ricorrenti fossero in gran parte estranee alla sentenza impugnata e, per il profilo residuo, ha ribadito che la domanda proposta non investiva un diritto soggettivo o un interesse legittimo, ma pretendeva un sindacato sull'assetto costituzionale e territoriale dello Stato, precluso al giudice ordinario. È stata quindi confermata la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata equivalgono alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso e determinano inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche in applicazione di questa disposizione, per manifesta infondatezza rispetto ai principi già affermati.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    Le sezioni semplici possono ribadire i principi già enunciati dalle Sezioni Unite in materia di difetto assoluto di giurisdizione su questioni di sovranità e confini territoriali.

  • artt. 10, 11 e 117 Cost.

    Sono richiamati per il principio per cui le convenzioni internazionali costituiscono limite alla potestà legislativa dello Stato e non possono essere derogate discrezionalmente dal potere politico; ma tale affermazione non supera il difetto assoluto di giurisdizione quando la domanda mira a contestare la sovranità dello Stato su parte del territorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti processuali, va posto a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È la base del contributo unificato cui si aggiunge, ove dovuto, l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che sviluppi censure non riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché tale difetto equivale alla mancata specifica formulazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Quando la domanda giudiziale è diretta a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio e a chiedere il riconoscimento di una diversa entità sovrana, la controversia non riguarda una posizione di diritto soggettivo o interesse legittimo, ma investe l'assetto costituzionale dello Stato; ne consegue il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il controllo giurisdizionale sull'azione del Governo incontra un limite assoluto quando la pretesa non concerne la legittimità di singoli atti o comportamenti, ma mira a rimettere in discussione la definizione dei confini territoriali e la stessa sovranità statale.
  • I principi derivanti dal diritto internazionale e dalle convenzioni ratificate possono costituire limite alla potestà legislativa e all'azione amministrativa, ma non trasformano in justiciabile dinanzi al giudice ordinario una domanda che, in concreto, pretenda di sovvertire l'assetto territoriale e sovrano dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileInternazionale privatoTributi
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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