Cassazione Civile, Ordinanza n. 23625/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Una società agente aveva convenuto in giudizio la società preponente chiedendo il pagamento di varie somme asseritamente dovute in conseguenza della cessazione del rapporto di agenzia: un'indennità di risoluzione del rapporto, provvigioni per un affare specifico, un'integrazione dell'indennità di risoluzione con riguardo al medesimo affare e ulteriori somme a titolo di provvigioni e indennità per il recesso della preponente dal contratto. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello, all'esito anche di consulenza tecnica, aveva respinto l'appello principale dell'agente e accolto quello incidentale della preponente, rideterminando la somma complessivamente dovuta. La società agente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato la tardività del ricorso: la sentenza d'appello risultava notificata via PEC all'avvocato presso cui era stato eletto domicilio, con conseguente decorrenza del termine breve ex art. 325, comma 2, c.p.c.; il ricorso per cassazione era stato notificato oltre i sessanta giorni, anche considerando la sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha ritenuto quindi superfluo esaminare nel dettaglio i singoli motivi di censura. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La memoria illustrativa depositata dalla controricorrente è stata valutata nel procedimento camerale.
La notificazione della sentenza d'appello all'indirizzo PEC del difensore presso cui era stato eletto domicilio ha fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
La sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 è stata considerata nel calcolo del termine per impugnare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto, in caso di ricorso inammissibile, l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza al difensore domiciliatario via PEC è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, quando il domicilio eletto coincida con l'indirizzo PEC del difensore notificato.
- Nel giudizio di cassazione, la tardività del ricorso rispetto al termine breve rende il ricorso inammissibile e assorbe ogni esame dei motivi di censura.
- Nel computo del termine per proporre impugnazione devono essere considerati anche eventuali periodi di sospensione straordinaria dei termini processuali previsti dalla normativa emergenziale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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