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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00394/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente titolare di impresa di carrozzeria aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef, addizionale regionale e comunale, Iva e Irap relativo al periodo d’imposta 2004, emesso sulla base degli studi di settore. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello l’Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto del ricorso introduttivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi: 1) nullità della sentenza per omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio e della tardività della costituzione per mancato deposito della ricevuta di spedizione; 2) nullità per difetto di specificità dei motivi di appello; 3) violazione di legge per avere la CTR ritenuto nuova l’eccezione di carenza di poteri di firma o di valida delega del soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento; 4) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità del metodo accertativo per mancanza dei presupposti del grave scostamento ex art. 62-sexies d.l. 331/1993; 5) falsa applicazione di legge per avere ritenuto corretta l’applicazione degli studi di settore senza adeguato riscontro probatorio; 6) omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’atto impositivo; 7) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione dell’imponibile e del volume d’affari IVA; 8) nullità per motivazione apparente nella parte in cui la CTR aveva qualificato come generiche le difese rese in contraddittorio dal contribuente. La Corte ha esaminato anche la tardività del controricorso dell’Agenzia, ritenendolo tardivo poiché notificato oltre il termine dopo che la notifica del ricorso si era perfezionata presso un ufficio periferico dell’Agenzia. Nel merito, tuttavia, ha respinto tutti i motivi del ricorso, valorizzando il fatto che l’appello dell’Ufficio era tempestivo e specifico, che la questione dei poteri di firma era nuova e non adeguatamente allegata, che il grave scostamento risultava comunque sussistente, che non vi era omessa pronuncia quando la statuizione di merito era incompatibile con la tesi del contribuente e che la motivazione della sentenza d’appello non era apparente ma ancorata alle risultanze fattuali e probatorie richiamate.

La decisione

La Corte ha dichiarato tardivo il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, ma ha rigettato il ricorso del contribuente nel merito. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti: l’appello dell’Ufficio era stato tempestivamente proposto e ritualmente depositato; era specifico; l’eccezione relativa alla carenza di poteri di firma/delega era una questione nuova e non dimostrata; il presunto difetto del grave scostamento non sussisteva, poiché lo scostamento allegato era significativo anche secondo la stessa prospettazione del contribuente; non vi era omessa pronuncia sulla motivazione dell’atto e sulla domanda subordinata, poiché il rigetto integrale del ricorso implicava il rigetto anche delle questioni sul quantum; infine, la motivazione della CTR non era meramente apparente, perché collegata a fatti e riscontri specifici. Il ricorso è stato quindi respinto con conferma della decisione di merito favorevole all’Amministrazione finanziaria. Non risulta liquidata una statuizione sulle spese nel testo trascritto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis D.L. 331/1993

    Richiamato quale base normativa degli studi di settore applicati all’accertamento.

  • art. 62-sexies D.L. 331/1993

    Richiamato per il presupposto del grave scostamento tra dichiarato e accertato ai fini dell’accertamento da studi di settore; la Corte ritiene che nel caso concreto lo scostamento fosse sussistente.

  • art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973

    Invocato dal ricorrente sul potere di firma dell’atto impositivo; la Corte non accoglie la censura perché la questione era nuova e non adeguatamente dimostrata.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità/inesistenza dell’atto; la CTR e la Cassazione escludono la pertinenza del richiamo nel caso concreto.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato per il difetto di motivazione degli atti tributari; la censura è respinta perché la motivazione dell’atto/decisione è ritenuta sufficiente.

  • art. 53 D.Lgs. 546/1992

    Invocato in relazione alla specificità dell’appello tributario; la Corte ritiene l’appello dell’Ufficio sufficientemente specifico e rituale.

  • art. 22 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per il deposito delle ricevute di spedizione; la Corte verifica il deposito e la tempestività dell’impugnazione.

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato nel passaggio sulla necessità di far valere tempestivamente la nullità tributaria con autonoma impugnazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Applicato nel testo anteriore alla riforma Cartabia per valutare la tempestività del controricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione di merito era incompatibile con l’accoglimento delle eccezioni del contribuente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte lo esclude ritenendo la motivazione intellegibile e ancorata ai fatti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale, rigettando le censure.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di decidere nel merito senza rinvio in caso di omessa pronuncia su questione di diritto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in via di prospettazione di possibile contrasto costituzionale della disciplina sugli studi di settore.

  • art. 33 D.M. 9 aprile 2001

    Richiamato sul valore dell’avviso di ricevimento quale attestazione dell’avvenuta consegna della raccomandata.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate può essere validamente effettuata anche presso un ufficio periferico, oltre che presso la sede centrale, in ragione dell’unitarietà dell’ente e dell’esigenza di effettività della tutela.
  • L’eccezione di difetto di poteri di firma o di valida delega del sottoscrittore dell’atto impositivo, quando comporti una questione fattuale nuova, non può essere utilmente introdotta per la prima volta in appello se richiede accertamenti non già sviluppati nel giudizio di merito.
  • Nell’accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla crisi del mercato o sulla concorrenza, ma deve offrire specifiche allegazioni e prova contraria idonee a spiegare lo scostamento tra dichiarato e risultanze degli studi.
  • Il presupposto del grave scostamento richiesto dalla disciplina sugli studi di settore va valutato anche in termini quantitativi e percentuali; uno scostamento di rilievo, se emergente dalla stessa prospettazione del contribuente, è sufficiente a sorreggere l’accertamento salvo prova contraria.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando la statuizione di merito adottata è logicamente incompatibile con la tesi o eccezione non espressamente esaminata, potendo il vizio essere scrutinato come violazione di legge o difetto di motivazione solo se la decisione implicita sia effettivamente censurata nei corretti termini.
  • La motivazione è solo apparentemente mancante quando, pur sintetica, consente di comprendere il percorso logico-giuridico del giudice e si ancora a specifici elementi fattuali e probatori; non è sufficiente il mero dissenso della parte sulla valutazione delle prove.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto e della prova, poiché il controllo della Cassazione non può sovrapporsi alla valutazione di merito se questa è sorretta da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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