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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00397/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno 2010, confermato in appello dalla CTR del Lazio perché ritenute corrette le riprese fondate sul confronto tra l'ammontare delle operazioni imponibili attive dichiarate e quello complessivo risultante dalle fatture emesse. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati anche con memoria, e successivamente chiedeva la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018. Dopo la sospensione, nel testo emerge che non venne depositata nei termini l'istanza di trattazione prevista dalla disciplina della definizione, mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente e solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. La questione centrale decisa dalla Corte non riguarda il merito dei motivi di ricorso, ma gli effetti processuali della mancata prosecuzione della procedura di definizione agevolata e, in via preliminare, l'irrilevanza della costituzione tardiva dell'intimato ai fini del deposito di memorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha rilevato che la controversia era stata sospesa su istanza del contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 e che, non essendo stata presentata entro il 31 dicembre 2020 l'istanza di trattazione prevista dal comma 13, il giudizio si è estinto per effetto della disciplina speciale. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10

    "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019."

    La Corte ha ritenuto che, una volta ottenuta la sospensione su richiesta del contribuente per aderire alla definizione agevolata, il processo resti sospeso nei termini previsti dalla norma, con gli ulteriori effetti disciplinati dal comma 13.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13

    "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto"

    La Corte ha applicato la previsione in senso automatico: mancando l'istanza di trattazione entro il termine finale, il processo deve essere dichiarato estinto.

  • cod. proc. civ., art. 370

    La Corte ha richiamato la disciplina del controricorso nel giudizio di cassazione, osservando che la costituzione dell'intimato era tardiva e che il semplice deposito non consente di eludere i termini processuali previsti.

  • cod. proc. civ., art. 380-bis.1

    Nel procedimento camerale, la parte intimata che non abbia depositato tempestivamente il controricorso non è legittimata a depositare memorie illustrative.

  • cod. proc. civ., art. 378

    Le memorie ex art. 378 sono inammissibili se presentate da parte non tempestivamente costituita e non partecipante alla discussione orale; il principio è richiamato per confermare l'irrilevanza della memoria tardiva dell'intimato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso, per effetto dell'estinzione del giudizio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una controversia viene sospesa per consentire l'accesso a una definizione agevolata prevista dalla legge speciale, la mancata presentazione entro il termine finale dell'istanza di trattazione determina l'estinzione del processo.
  • Nel giudizio di cassazione la costituzione tardiva dell'intimato non sana la mancata tempestiva proposizione del controricorso e non abilita al deposito di memorie illustrative come mezzo surrogatorio di difesa.
  • L'estinzione del processo per disciplina speciale comporta che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • Ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso per definizione agevolata, l'istanza di trattazione deve essere specifica e tempestiva; non è sufficiente un atto che miri soltanto alla declaratoria di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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