Cassazione Civile, Ordinanza n. 00396/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 eseguita su immobili compresi in un fondo patrimoniale. Il contribuente aveva contestato l'illegittimità dell'atto sostenendo che i beni erano vincolati a fondo patrimoniale, oltre a dedurre vizi di motivazione e irregolarità/inesistenza della notifica. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo non fosse consentita perché il debito tributario non derivava da un contratto vero e proprio stipulato tra le parti. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 170 c.c. e 77 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 170 c.c. per avere il giudice qualificato l'ipoteca come atto esecutivo/cautelare; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per omessa valutazione delle ulteriori contestazioni svolte in appello sulla mancanza di prova della non riconducibilità dei crediti ai bisogni della famiglia; (3) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi ai vizi dell'atto e alla notificazione dello stesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, che non era la natura esecutiva dell'ipoteca, ma il diverso profilo dell'applicabilità dell'art. 170 c.c. all'iscrizione ipotecaria. Ha accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e che, quindi, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale solo se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne era a conoscenza; ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese. Il terzo motivo è stato assorbito. Il resistente è stato quindi sostanzialmente soccombente in questa fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 non è qualificata come atto di espropriazione forzata, ma come procedura alternativa all'esecuzione forzata; la Corte ribadisce però che resta soggetta al limite dell'art. 170 c.c. quando incide su beni del fondo patrimoniale.
art. 170 c.c.
Contiene le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ed è applicabile anche all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973; il creditore procedente può agire solo se il debito non è stato contratto per bisogni familiari e tale estraneità era conosciuta dal creditore.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama il corretto riparto dell'onere della prova: spetta al debitore o al terzo dimostrare la natura estranea del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
art. 112 c.p.c.
Il motivo che denunciava omessa pronuncia è stato dedotto ma, essendo accolto il secondo motivo, è risultato assorbito.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
È richiamato solo per ribadire, in via generale, che l'intimazione è prescritta se l'espropriazione forzata non inizia entro un anno dalla cartella; tale disciplina non si applica all'iscrizione ipotecaria come atto autonomo rispetto all'espropriazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del terzo motivo per omessa pronuncia.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per le memorie illustrative depositate in vista dell'adunanza camerale.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è stata superata per raggiungimento dello scopo, in ragione della tempestiva ed efficace difesa svolta dal controricorrente.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, pur non costituendo espropriazione forzata in senso stretto, resta assoggettata ai limiti di pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale previsti dall'art. 170 c.c.
- Sui beni del fondo patrimoniale l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, salvo che il creditore dimostri anche la conoscenza di tale estraneità.
- In tema di fondo patrimoniale, il corretto riparto dell'onere della prova impone al debitore o al terzo che voglia opporre il vincolo di dimostrare i presupposti ostativi all'azione esecutiva o cautelare del creditore.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La nullità della notificazione del ricorso può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo quando il contraddittorio risulti comunque regolarmente instaurato e la parte intimata abbia svolto difese tempestive.
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