Cassazione Civile, Ordinanza n. 00399/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di una residenza sanitaria assistita. La stazione appaltante aveva ottenuto in arbitrato una decisione che, tra l'altro, condannava l'amministrazione al pagamento di una somma giornaliera per ritardato collaudo sino alla redazione del certificato di collaudo. Successivamente, l'appaltatrice ha notificato precetto per ottenere il pagamento di ulteriori somme a titolo di penale per mancato collaudo, assumendo che l'opera fosse stata di fatto ultimata e funzionante da tempo e chiedendo al tribunale di accertare l'avvenuta ultimazione dei lavori, la loro definitiva collaudazione e, conseguentemente, l'inesistenza di ulteriori indennizzi dovuti. La società appaltatrice ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, perché il collaudo di un'opera pubblica sarebbe attività amministrativa riservata alla stazione appaltante e non surrogabile dal giudice. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della giurisdizione ordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che la censura prospettasse un difetto assoluto di giurisdizione, cioè l'asserita non giustiziabilità della pretesa dinanzi a qualunque giudice statale, questione che non attiene alla giurisdizione ma al merito. Ha inoltre osservato che, comunque, la controversia sul collaudo di opere pubbliche ricade nell'ambito di un rapporto contrattuale disciplinato dal diritto privato, nel quale si controverte di diritti soggettivi, e non esula dalla giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
richiamato solo per il termine di riserva di deposito dell'ordinanza nella camera di consiglio
Cass. sez. un. 4 agosto 2010, n. 18052
utilizzata come precedente per affermare che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale è questione di merito e non di giurisdizione
Cass. sez. un. 16 gennaio 2015, n. 647
richiamata per il medesimo principio sulla distinzione tra difetto di giurisdizione e non giustiziabilità della pretesa
Cass. sez. un. ord. 6 settembre 2010, n. 19049
richiamata per affermare che la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche rientra in un rapporto contrattuale di diritto privato, con cognizione su diritti soggettivi
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando il ricorrente non contesta quale giudice statale sia competente, ma sostiene che la pretesa non sia giustiziabile davanti ad alcun giudice: tale profilo attiene al merito e non alla giurisdizione.
- Nelle controversie relative al collaudo di opere pubbliche, una volta instaurato il rapporto contrattuale a seguito dell'aggiudicazione, la disciplina è di diritto privato e la lite riguarda diritti soggettivi; non vi è, quindi, sottrazione assoluta della materia alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Non può essere correttamente dedotto un difetto di giurisdizione quando la parte, in sostanza, mira a far dichiarare che l'attività amministrativa invocata non possa essere svolta dal giudice: la doglianza va qualificata in base al suo effettivo contenuto sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00393/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_civile · 8 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00394/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_civile · 8 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00396/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_civile · 8 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00397/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_civile · 8 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00398/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_civile · 8 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00403/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →