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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00393/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il capo dell’ordinanza del Tribunale che, nel procedimento di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, aveva sì ammesso l’interessato al beneficio, ma aveva anche dichiarato irripetibili le spese del procedimento. Il ricorrente ha censurato tale statuizione sulle spese deducendo la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e degli artt. 34 e 111 Cost. La Corte rileva tuttavia che il ricorso non era stato notificato ad alcuno e che, in questa materia, l’impugnazione deve essere proposta nelle forme del rito civile ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002; poiché è stato seguito il rito penale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto nelle forme del rito penale anziché in quelle del rito civile previste per l’opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre applicato la disciplina sulla definizione accelerata del giudizio, condannando il ricorrente al pagamento di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 34 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale nella critica alla statuizione sulle spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale nella critica alla statuizione sulle spese.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Stabilisce che le controversie in materia di patrocinio a spese dello Stato, quando originano dall’opposizione, seguono le forme del rito civile.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la condanna del ricorrente a una somma equitativamente determinata a seguito della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La definizione accelerata, in caso di conformità tra proposta e decisione, comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo al patrocinio a spese dello Stato, se l’impugnazione riguarda il capo dell’ordinanza resa sull’opposizione e in particolare la regolazione delle spese del procedimento, il ricorso per cassazione va proposto con le forme del rito civile previste dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
  • La mancata osservanza del rito civile e, quindi, la mancata notificazione del ricorso ad alcuno determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Quando la decisione finale coincide con la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., può trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., quale conseguenza dell’adesione del legislatore a una logica di contrasto dell’abuso del processo.
  • In materia di definizione accelerata, la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. non opera in modo necessariamente automatico, ma richiede che non emergano ragioni per discostarsi dalla previsione legale nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

Testo integrale

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