Cassazione Civile, Ordinanza n. 18656/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2014 nei confronti di due persone fisiche, ritenute amministratori e soci di fatto al 50% di una società a responsabilità limitata. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo di essere estranei alla gestione societaria. I giudici di merito avevano però confermato la pretesa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003, sostenendo che le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio della società dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica; 2) vizio di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 118 c.p.c., per avere la sentenza d'appello recepito acriticamente le difese dell'Ufficio senza autonoma motivazione; 3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per asserita mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa e insussistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante; 4) violazione dell'art. 2639 c.c., contestando la configurabilità di un'amministrazione di fatto, che richiede esercizio continuativo e significativo di poteri gestori tipici. La Corte ha esaminato prioritariamente il quarto motivo e lo ha ritenuto fondato, reputando insufficiente il materiale indiziario valorizzato dai giudici di merito a dimostrare una gestione non occasionale e percepibile all'esterno come attività di amministrazione di fatto. Da ciò ha tratto anche la fondatezza del primo motivo, ribadendo che le sanzioni fiscali restano normalmente a carico della persona giuridica, salvo il caso in cui la società sia mero schermo fittizio per un vantaggio fiscale della persona fisica. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
Le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio della società gravano in via esclusiva sulla persona giuridica che ha tratto vantaggio fiscale dall'illecito; l'esclusione opera anche rispetto all'intraneus, salvo che la società sia mero schermo fittizio.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, che deve esporre le ragioni giuridiche della decisione.
Richiamato per il requisito di motivazione della decisione, che non può risolversi in adesione acritica alle difese di parte.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla pretesa tributaria.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili solo se sorrette da adeguati indizi.
Richiamato per affermare che gli indizi devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per la nozione di amministratore di fatto, configurabile solo in presenza di attività gestoria continuativa e significativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
Richiamato per escluderne l'applicazione al concorso dell'intraneus nelle sanzioni fiscali, in presenza della regola speciale dell'art. 7 d.l. 269/2003.
Richiamato solo come termine di raffronto storico-sistematico della disciplina sanzionatoria degli enti.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova di un inserimento concreto nella gestione dell'impresa, desumibile da specifiche condotte gestorie non occasionali e percepibili all'esterno come esercizio dei poteri propri dell'organo amministrativo; meri indizi o frequentazioni non bastano.
- In tema di sanzioni tributarie relative a rapporti fiscali propri di società dotate di personalità giuridica, la regola generale è la loro esclusiva imputazione alla persona giuridica; la responsabilità personale dell'amministratore, di diritto o di fatto, non è configurabile se non nei casi in cui la società sia un mero schermo fittizio per il vantaggio fiscale del soggetto fisico.
- La motivazione della sentenza tributaria deve dare conto in modo autonomo e non meramente riproduttivo delle ragioni della decisione, con effettiva valutazione degli elementi di prova e degli indizi posti a fondamento dell'accertamento.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se il complesso indiziario presenta caratteri di gravità, precisione e concordanza; in mancanza, l'onere probatorio della pretesa impositiva non può dirsi assolto.
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