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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18656/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2014 nei confronti di due persone fisiche, ritenute amministratori e soci di fatto al 50% di una società a responsabilità limitata. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo di essere estranei alla gestione societaria. I giudici di merito avevano però confermato la pretesa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003, sostenendo che le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio della società dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica; 2) vizio di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 118 c.p.c., per avere la sentenza d'appello recepito acriticamente le difese dell'Ufficio senza autonoma motivazione; 3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per asserita mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa e insussistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante; 4) violazione dell'art. 2639 c.c., contestando la configurabilità di un'amministrazione di fatto, che richiede esercizio continuativo e significativo di poteri gestori tipici. La Corte ha esaminato prioritariamente il quarto motivo e lo ha ritenuto fondato, reputando insufficiente il materiale indiziario valorizzato dai giudici di merito a dimostrare una gestione non occasionale e percepibile all'esterno come attività di amministrazione di fatto. Da ciò ha tratto anche la fondatezza del primo motivo, ribadendo che le sanzioni fiscali restano normalmente a carico della persona giuridica, salvo il caso in cui la società sia mero schermo fittizio per un vantaggio fiscale della persona fisica. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica

    Le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio della società gravano in via esclusiva sulla persona giuridica che ha tratto vantaggio fiscale dall'illecito; l'esclusione opera anche rispetto all'intraneus, salvo che la società sia mero schermo fittizio.

  • art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, che deve esporre le ragioni giuridiche della decisione.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di motivazione della decisione, che non può risolversi in adesione acritica alle difese di parte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla pretesa tributaria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili solo se sorrette da adeguati indizi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per affermare che gli indizi devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato per la nozione di amministratore di fatto, configurabile solo in presenza di attività gestoria continuativa e significativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 9 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato per escluderne l'applicazione al concorso dell'intraneus nelle sanzioni fiscali, in presenza della regola speciale dell'art. 7 d.l. 269/2003.

  • d.lgs. n. 231/2001

    Richiamato solo come termine di raffronto storico-sistematico della disciplina sanzionatoria degli enti.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova di un inserimento concreto nella gestione dell'impresa, desumibile da specifiche condotte gestorie non occasionali e percepibili all'esterno come esercizio dei poteri propri dell'organo amministrativo; meri indizi o frequentazioni non bastano.
  • In tema di sanzioni tributarie relative a rapporti fiscali propri di società dotate di personalità giuridica, la regola generale è la loro esclusiva imputazione alla persona giuridica; la responsabilità personale dell'amministratore, di diritto o di fatto, non è configurabile se non nei casi in cui la società sia un mero schermo fittizio per il vantaggio fiscale del soggetto fisico.
  • La motivazione della sentenza tributaria deve dare conto in modo autonomo e non meramente riproduttivo delle ragioni della decisione, con effettiva valutazione degli elementi di prova e degli indizi posti a fondamento dell'accertamento.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se il complesso indiziario presenta caratteri di gravità, precisione e concordanza; in mancanza, l'onere probatorio della pretesa impositiva non può dirsi assolto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoSanzioni tributarieAmministratoriProveRicorso per cassazione
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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