Cassazione Civile, Ordinanza n. 26143/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione maggiori ricavi ritenuti desumibili dall’applicazione degli studi di settore nei confronti di un imprenditore individuale. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; in appello, la CTR Emilia-Romagna aveva invece accolto il gravame ritenendo illegittimo l’uso dello studio di settore, valorizzando le giustificazioni del contribuente (distanza dei luoghi di lavoro, maggiori costi di trasporto e di mezzi, scostamento non grave, assenza di una contestazione di grave incongruenza). L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 62-sexies d.l. 331/1993, 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell’accertamento, nonostante l’appartenenza al cluster applicato non fosse contestata e lo studio di settore fosse corroborato da ulteriori elementi presuntivi e anomalie dichiarative; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che l’accertamento non si fondava solo sullo studio di settore ma anche su ulteriori indici di inattendibilità e su giustificazioni ritenute dall’Ufficio inadeguate e non documentate. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 perché la CTR aveva compensato integralmente le spese senza indicare gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo inammissibili i due motivi perché, sotto la veste della violazione di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti in fatto compiuti dalla CTR circa la fondatezza delle giustificazioni del contribuente e la portata concreta dell’accertamento. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente, rilevando che la CTR aveva disposto la compensazione delle spese in modo apodittico, senza esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
norma richiamata per la legittimità degli accertamenti fondati su studi di settore e presunzioni correlate; la Corte non rivaluta il merito della sua applicazione concreta.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata in tema di accertamento dei redditi d’impresa; la censura dell’Ufficio mirava a sostenere che l’accertamento fosse sorretto da più elementi presuntivi.
art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata quale base del recupero a tassazione mediante presunzioni e studi di settore.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata in materia di accertamento IVA fondato su elementi presuntivi e studi di settore.
richiamato con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova, ma le doglianze dell’Agenzia sono state reputate inammissibili perché dirette a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte osserva che il motivo, in concreto, tendeva a contestare accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo considera non configurato perché le doglianze riguardavano l’apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario, con rinvio al regime dell’art. 92 c.p.c. quanto alla compensazione.
la compensazione delle spese richiede, nel regime applicabile, specifica indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato anche in relazione al motivo incidentale, per sostenere che la mancanza di motivazione sulla compensazione integri violazione di legge.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di appello.
- Quando l’accertamento tributario si fonda su studi di settore e su ulteriori elementi presuntivi, la contestazione della loro attendibilità concreta, se implica una diversa lettura dei fatti e delle giustificazioni del contribuente, esula dal sindacato di legittimità.
- La compensazione delle spese nel processo tributario, nel regime applicabile ratione temporis, deve essere sorretta da una motivazione specifica che indichi le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della deroga al principio di soccombenza.
- L’assenza di una puntuale esplicitazione delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese integra violazione di legge e comporta la cassazione del relativo capo della decisione.
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