Cassazione Civile, Ordinanza n. 17927/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. contro il decreto del giudice delegato nel fallimento di una società partecipata dal Comune di Rozzano, che aveva ammesso il credito solo in parte ed escluso la prelazione ipotecaria e privilegiata, ritenendo nullo il contratto di finanziamento del 3 febbraio 2010. Il tribunale aveva infatti considerato che una parte rilevante delle somme fosse stata destinata al ripianamento di debiti pregressi, tributi, contributi e debiti commerciali, cioè a spese correnti e non di investimento, e aveva ritenuto applicabile il divieto di indebitamento di cui all’art. 119, comma 6, Cost. anche a una società strumentale dell’ente locale. La ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 119, comma 6, Cost., dell’art. 3, comma 16, l. n. 350/2003, dell’art. 13 d.l. n. 223/2006 e dell’art. 1418 c.c., sostenendo che la nullità per indebitamento illegittimo riguarda solo gli enti territoriali e i soggetti espressamente indicati dalla legge, non le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici; (2) violazione dell’art. 13 d.l. n. 223/2006 e vizio motivazionale, contestando la qualificazione della fallita come società strumentale, poiché lo statuto prevedeva anche servizi pubblici locali e non un oggetto esclusivo strumentale; (3) violazione dell’art. 1418 c.c., deducendo che l’eventuale impiego difforme delle somme attiene alla fase esecutiva del rapporto e non alla nullità genetica del contratto; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulle presunzioni e sulla prova documentale, assumendo che la finalizzazione dei precedenti mutui al progetto di teleriscaldamento emergeva dal contratto e che la mancata produzione di tutti i precedenti finanziamenti non poteva condurre alla nullità; (5) in via subordinata, violazione dell’art. 1420 c.c., sostenendo che, essendo il finanziamento plurilaterale e pro quota, l’eventuale irregolarità avrebbe potuto riguardare solo la tranche di uno dei finanziatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che la sanzione di nullità per indebitamento illegittimo colpisce solo i contratti di finanziamento stipulati dagli enti territoriali e dai soggetti espressamente indicati dalla normativa, tenendo conto della destinazione prevista nelle pattuizioni e non dell’uso concreto successivo delle somme; ha inoltre precisato che le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, ancorché partecipate da enti pubblici, restano soggette alla disciplina codicistica e, in assenza di specifiche limitazioni legali, hanno capacità di porre in essere atti e rapporti giuridici. Ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 119, comma 6, Cost.
Il divieto di ricorrere all’indebitamento riguarda gli enti territoriali nei limiti previsti dall’ordinamento e, ai fini della nullità, occorre guardare alla destinazione del finanziamento prevista nel contratto, non al successivo impiego di fatto delle somme.
art. 3, comma 16, l. n. 350/2003
La sanzione di nullità colpisce i finanziamenti degli enti e organismi espressamente indicati dalla norma; non si estende alle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici.
Le società strumentali hanno oggetto sociale esclusivo e non possono svolgere servizi pubblici locali; la norma è richiamata per escludere che la fallita rientrasse in tale categoria in modo determinante ai fini del divieto di indebitamento.
La nullità consegue al contrasto del regolamento contrattuale con una norma imperativa e non alla mera difformità nell’esecuzione concreta del finanziamento.
I motivi sono stati formulati come censure di violazione di legge e di omesso esame/vizio di motivazione.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali da parte del tribunale.
Richiamato per contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Richiamato in relazione alla forza probatoria delle riproduzioni/documenti prodotti.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e del ragionamento inferenziale.
Richiamato per sostenere che, se il finanziamento era plurilaterale, l’eventuale invalidità avrebbe potuto colpire solo la parte interessata.
Norma base dell’opposizione allo stato passivo da cui nasce la controversia.
art. 4, comma 13, d.l. n. 95/2012
Richiamato come norma interpretativa generale che conferma l’assoggettamento delle società di capitali pubbliche, per quanto non derogato, alle regole del codice civile.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016
Richiamato per ribadire che le società a partecipazione pubblica restano regolate dal codice civile salvo norme speciali.
Massime di principio
- Il divieto di indebitamento posto a tutela dell’equilibrio finanziario degli enti pubblici si traduce in nullità del contratto solo quando il finanziamento sia stipulato da un soggetto effettivamente compreso nell’area soggettiva di applicazione della norma.
- Ai fini della nullità per indebitamento illegittimo deve aversi riguardo alla destinazione del finanziamento risultante dal regolamento negoziale, non all’uso concretamente successivo delle somme da parte del beneficiario.
- Le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, anche se partecipate da enti pubblici, conservano capacità di diritto privato e possono compiere atti e contratti, salvo specifiche limitazioni legislative.
- La qualificazione di una società come strumentale richiede il rispetto dei requisiti normativi dell’oggetto sociale esclusivo; la presenza di attività di gestione di servizi pubblici locali è incompatibile con tale nozione ai fini del divieto richiamato.
- La violazione degli obblighi di destinazione delle somme nella fase esecutiva del contratto non implica automaticamente la nullità genetica del negozio, potendo semmai rilevare sul piano dell’inadempimento o della responsabilità.
- Quando la decisione di merito si fonda su una erronea estensione soggettiva di una norma imperativa, il vizio è di violazione di legge e comporta cassazione con rinvio per nuovo esame della domanda di ammissione al passivo.
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