Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente religioso)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte dell’ente contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura emesso per il mancato pagamento di cartelle relative alla TARI per più annualità. I giudici di merito avevano annullato la pretesa ritenendo che l’immobile adibito a sede dell’ente fosse esente da tributi in base all’art. 16 del Trattato lateranense e alla normativa di attuazione, e che la notificazione degli atti fosse avvenuta in violazione dell’accordo tra Italia e Santa Sede sulle modalità di notifica, con conseguente inesistenza non sanabile. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul Trattato lateranense e sulla Convenzione fiscale con la Santa Sede, sostenendo che l’esenzione non potesse estendersi alla TARI, perché questa colpisce la produzione e il conferimento dei rifiuti e non il mero possesso dell’immobile; 2) violazione delle norme della Convenzione del 2015 e del verbale del 2006, assumendo che la Santa Sede avesse accettato il principio del buon fine delle notifiche già eseguite; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno, per avere la CTR dichiarato l’inesistenza della notificazione anche delle cartelle; 4) omessa pronuncia sulla mancata impugnazione dei regolamenti comunali sulla tariffa rifiuti. Nel corso del giudizio la Corte ha considerato sopravvenuto il d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha espressamente previsto l’esenzione TARI per gli immobili indicati nel Trattato lateranense, applicandola anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato; ha inoltre dato rilievo a un successivo giudicato favorevole al medesimo ente sul medesimo rapporto d’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, assorbiti gli altri, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., precisando che l’esenzione dalla TARI non deriva dall’art. 6 della Convenzione fiscale del 2015 come interpretato dalla CTR, bensì dallo ius superveniens introdotto dall’art. 5, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, applicabile retroattivamente ai rapporti pendenti e non definiti. La Corte ha quindi confermato l’esito favorevole al resistente, compensando integralmente le spese per sopravvenienze normative e giudicato esterno.
Norme richiamate
art. 16 Trattato lateranense
È norma programmatica che impegna lo Stato a dare attuazione all’esenzione tributaria per gli immobili destinati a sedi di istituti pontifici, ma non basta da sola a fondare l’esenzione dalla TARI in assenza di specifica previsione applicativa; la successiva disciplina ha poi reso espressa l’esenzione.
l. n. 810/1929
Ha reso esecutivo il Trattato lateranense.
art. 2 l. n. 137/2016
Ha dato esecuzione alla Convenzione tra Italia e Santa Sede in materia fiscale, ma non è stata ritenuta fonte idonea, di per sé, a estendere l’esenzione alla TARI nel caso esaminato.
art. 6 Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale
La previsione di esenzione per gli immobili indicati nel Trattato lateranense non è stata ritenuta sufficiente a includere la tassa sui rifiuti, per la natura della TARI come corrispettivo di un servizio legato alla produzione di rifiuti.
art. 112 c.p.c.
Invocato per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno/esterno.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione al giudicato interno nel processo tributario.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla CTR quale norma sulla sanatoria, ma la Cassazione ha precisato che la questione è stata poi superata dallo ius superveniens e dal successivo giudicato.
art. 384 c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, quando il dispositivo sia conforme a diritto.
art. 5, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021
Ha stabilito che la TARI non è dovuta per gli immobili indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense.
art. 5, comma 2-ter, d.l. n. 146/2021
Ha esteso l’applicazione della nuova esenzione ai periodi d’imposta non ancora decaduti e ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di TARI, gli immobili indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense sono esenti dall’imposta per effetto della specifica previsione legislativa sopravvenuta, applicabile anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
- Quando sopravviene una norma retroattiva applicabile al rapporto dedotto in cassazione, il giudice di legittimità deve tenerne conto perché il suo sindacato riguarda la conformità della decisione all’ordinamento vigente.
- La tassa sui rifiuti ha natura di prelievo correlato alla produzione/conferimento dei rifiuti e non colpisce direttamente il bene immobile; per questo le esenzioni riferite all’immobile non si estendono automaticamente alla TARI senza una specifica disposizione.
- Se il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la Cassazione può correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
- Il giudicato esterno su un rapporto d’imposta periodico può spiegare effetto vincolante quando l’accertamento riguarda una situazione con efficacia permanente o pluriennale, come il riconoscimento di un’esenzione.
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