Cassazione Civile, Ordinanza n. 17862/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il soggetto sanzionato ha proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 20.000 per avere installato apparecchi e congegni, nella specie totem, e/o per averne consentito l'uso per giocare su piattaforme online, in asserita violazione della disciplina sui giochi di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. La domanda è stata rigettata sia in primo grado sia in appello. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: i primi tre denunciavano, sotto diversi profili, la motivazione apparente sulla sussistenza della violazione e la violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., anche in relazione all'art. 7, comma 3-quater, d.l. 158/2012; il quarto censurava l'applicazione di tale norma a una semplice postazione internet priva di possibilità di vincita in denaro; il quinto lamentava difetto di prova circa la possibilità di vincite in denaro, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 636 ss., l. 190/2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione apparente perché la Corte d'appello aveva ricostruito il quadro normativo e applicato le norme al caso concreto offrendo una motivazione effettiva, coerente e chiaramente percepibile. Ha poi ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo, osservando che tendevano a trasformare in vizi di diritto questioni che attengono in realtà alla ricostruzione e valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, valutazione che rimane riservata a quest'ultimo anche in sede di legittimità. La decisione di merito è stata inoltre ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia di totem idonei a consentire la navigazione in Internet e l'incremento della ricarica mediante giochi di sorte con vincite in denaro. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 110 t.u.l.p.s.
Richiamato come norma sostanziale violata dalla condotta contestata relativa all'installazione e/o messa a disposizione di apparecchi e congegni per il gioco.
La Corte esclude che la sentenza impugnata presenti un vizio di motivazione apparente, ritenendo la motivazione effettiva e intelligibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato per sostenere la censura di motivazione apparente, ma la Corte ritiene la doglianza infondata perché la sentenza d'appello contiene una motivazione reale e coerente.
art. 7, comma 3-quater, d.l. 158/2012
È la disposizione applicata al caso concreto dalla Corte d'appello e ritenuta correttamente applicata dalla Cassazione alla fattispecie dei totem.
art. 1, comma 636 ss., l. 190/2014
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova e l'applicazione della disciplina; la Corte non accoglie la censura perché essa mira a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
l'aggettivo possessivo «suo»
La Corte richiama il rilievo che l'apprezzamento delle prove e dei fatti rilevanti resta del giudice di merito, anche in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis dell'art. 13 d.p.r. 115/2002
È richiamato quale base per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza di merito ricostruisce il quadro normativo, individua la disciplina applicabile e rende percepibile, in modo coerente e risoluto, l'iter logico seguito per decidere.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di merito sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in apparenti violazioni di legge, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione coerente.
- L'apprezzamento dei fatti rilevanti e della prova resta riservato al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello espresso nei gradi di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
- Quando una pronuncia di merito si pone in linea con i precedenti consolidati della Corte di cassazione sulla qualificazione della fattispecie, il ricorso che si limiti a contestare la medesima ricostruzione fattuale è infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17863/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17869/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17871/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17874/2024 del 28/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →