Cassazione Civile, Ordinanza n. 17863/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da più opposizioni, riunite in primo grado, avverso ordinanze-ingiunzione emesse per violazioni del Codice della strada accertate tramite cronotachigrafo degli automezzi aziendali, relative a ore di guida eccessive e inosservanza dei periodi di pausa e riposo giornaliero. Il giudice di pace aveva accolto le opposizioni, ma il Tribunale aveva riformato la decisione rigettandole. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ravvisato ultrapetizione nella sentenza di primo grado, mentre il giudice di pace si sarebbe limitato a interpretare la domanda valorizzando profili impliciti dei motivi di opposizione; 2) violazione degli artt. 174, 200 e 201 Codice della strada e degli artt. 384-385 reg. esec. Codice della strada, per mancata indicazione delle ragioni della contestazione immediata non effettuata; 3) violazione dell'art. 3 l. 689/1981, contestando l'accertamento del difetto di buona fede/colpa; 4) violazione dell'art. 174 Codice della strada e dei regolamenti europei in materia di tempi di guida, sostenendo l'incompetenza dell'Ispettorato del lavoro a irrogare la sanzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla mancata contestazione immediata e inammissibile, per difetto di interesse, nella parte relativa alla buona fede; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché attinente a un profilo non devoluto sia per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.; ha respinto il terzo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto e perché la colpa non era stata esclusa dai ricorrenti; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché conforme alla giurisprudenza consolidata che attribuisce la competenza all'Ispettorato del lavoro. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva delle controparti, ma è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo è stato esaminato come censura di ultrapetizione: il giudice di merito non può pronunciare oltre i limiti della domanda e dei motivi di opposizione effettivamente proposti.
Richiamato insieme alle norme sulla contestazione immediata per contestare la mancata indicazione delle ragioni dell'omissione.
Richiamato per la disciplina della contestazione differita e delle relative motivazioni.
artt. 384-385 reg. esec. Codice della strada
Invocati a sostegno dell'obbligo di indicare le ragioni della mancata contestazione immediata.
La Corte ribadisce che la responsabilità amministrativa richiede quantomeno la colpa, la cui esclusione deve essere provata dal trasgressore/ricorrente.
Richiamato sia per le violazioni sui tempi di guida e riposo sia per la questione della competenza a irrogare la sanzione.
regolamento (CEE) n. 3820/1985
Evocato per la disciplina dei tempi di guida e riposo nel trasporto su strada.
regolamento (CEE) n. 3821/1985
Evocato per la disciplina del cronotachigrafo e del controllo dei tempi di guida.
regolamento (CE) n. 561/2006
Evocato per la disciplina unionale dei tempi di guida e riposo degli autotrasportatori.
Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità quando ruota attorno a documenti non adeguatamente localizzati e riprodotti.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato e il motivo non offre elementi per mutarlo.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
È dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore somma prevista dall'art. 13, co. 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice si pronuncia su un profilo non devoluto dai motivi di opposizione; la censura in cassazione deve colpire puntualmente tale scostamento dal thema decidendum.
- La doglianza relativa alla mancata contestazione immediata della violazione è inammissibile se non risulta effettivamente introdotta nei motivi di opposizione o se il ricorso non localizza in modo specifico gli atti e i verbali rilevanti.
- In materia di illecito amministrativo, l'esclusione della responsabilità richiede la prova dell'assenza di colpa; non è sufficiente una mera prospettazione alternativa dei fatti, essendo preclusa in cassazione la rivalutazione del merito quando l'accertamento fattuale sia congruamente motivato.
- È inammissibile per art. 360-bis n. 1 c.p.c. il motivo che contesti un orientamento già consolidato senza offrire argomenti nuovi idonei a giustificarne il superamento.
- La competenza ad irrogare sanzioni relative alle violazioni sui tempi di guida e riposo degli autotrasportatori va riconosciuta all'autorità indicata dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, non potendo il ricorso fondarsi su un precedente isolato ormai superato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17862/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17869/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17871/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17874/2024 del 28/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →