Cassazione Civile, Ordinanza n. 17869/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per le annualità 2009, 2010 e 2011 emessi dal Comune nei confronti di un istituto religioso. In primo grado gli avvisi erano stati annullati, salvo l’esclusione dall’esenzione per un immobile locato ad ACEA. La CTR del Lazio aveva rigettato l’appello del Comune, ritenendo corretta l’esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 perché l’immobile era adibito a residenza delle suore anziane e le attività svolte, incluse quelle didattiche, erano non commerciali; inoltre aveva affermato che il Comune non aveva provato lo svolgimento di attività turistica con finalità commerciale. Roma Capitale ricorre per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente riconosciuto l’esenzione nonostante l’oggettiva commercialità delle attività e l’elevato volume d’affari dell’istituto; violazione dell’art. 2697 c.c., perché la CTR aveva addossato al Comune la prova dell’attività commerciale invece di richiedere al contribuente la prova dei presupposti dell’esenzione. L’istituto resiste e propone ricorso incidentale condizionato con due motivi, entrambi centrati sulla tardività dell’appello del Comune: deduce che la sentenza di primo grado era stata notificata il 3 marzo 2017 presso un ufficio comunale competente, così facendo decorrere il termine breve, e che l’appello notificato il 17 luglio 2017 era tardivo; lamenta inoltre che la CTR abbia male valutato la documentazione e le norme processuali e tributarie sulla notifica e sulla decorrenza dei termini.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso incidentale condizionato del contribuente, rilevando che la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata al Comune ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 e che tale notifica faceva decorrere il termine breve per impugnare. Poiché l’appello di Roma Capitale è stato notificato quando il termine era già spirato, esso è dichiarato tardivo e quindi inammissibile. La sentenza della CTR viene cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, viene dichiarato che il giudizio non avrebbe potuto proseguire in appello, con conseguente conferma della sentenza della CTP. Le spese di appello e di cassazione sono poste a carico di Roma Capitale; viene inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L’esenzione ICI opera solo se ricorrono i presupposti normativi; il tema sostanziale è richiamato dal ricorrente principale per negare l’esenzione a immobili adibiti ad attività oggettivamente commerciali.
La prova dei presupposti dell’esenzione incombe su chi la invoca; non spetta all’ente impositore dimostrare l’insussistenza dei requisiti agevolativi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Invocato nel ricorso incidentale per censurare la valutazione della prova documentale.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al giudicato conseguente alla mancata impugnazione tempestiva.
Richiamato nel ricorso incidentale per la decorrenza del termine breve d’impugnazione.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la tardività dell’appello dopo notifica della sentenza.
artt. 49 e 51, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per la disciplina del processo tributario e dei termini di impugnazione.
Invocato nel ricorso incidentale per la valutazione delle prove documentali.
artt. 2699, 2700, 2714, 2716, 2909 c.c.
Richiamati nel ricorso incidentale in tema di efficacia probatoria dei documenti e giudicato.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La notifica della sentenza tributaria può avvenire direttamente a mezzo posta; la notificazione fatta a un ufficio periferico dell’ente è valida ai fini della decorrenza del termine breve.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La notificazione della sentenza viene considerata rituale se documentata secondo le forme previste dal processo tributario.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La notifica valida della sentenza fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare.
art. 51, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Concorre a regolare la decorrenza del termine breve nel processo tributario.
Richiamato nella memoria del P.G. e considerato non decisivo perché nel processo tributario opera la disciplina speciale dell’art. 16 d.lgs. 546/1992.
Richiamato nella memoria del P.G. ma superato dalla disciplina speciale del rito tributario.
Richiamato per la definizione agevolata delle controversie; la Corte osserva che la sopravvenienza del regolamento comunale non può incidere su termini di impugnazione già spirati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Usato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica della sentenza di primo grado eseguita ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare anche se effettuata direttamente a mezzo posta e anche se indirizzata a un ufficio periferico dell’ente territorialmente competente sul tributo, purché la notifica sia rituale e provata in atti.
- Se la sentenza di primo grado è stata validamente notificata e il termine breve per l’appello è decorso inutilmente, l’appello proposto oltre il termine è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
- Nel processo di cassazione, i motivi incidentali che deducono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito devono essere esaminati con priorità rispetto al ricorso principale quando la loro decisione precede logicamente e giuridicamente il merito del ricorso principale.
- Nei giudizi relativi a esenzioni o agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti dell’agevolazione incombe sul contribuente che la invoca, mentre l’ente impositore non deve dimostrare la mancata spettanza dell’esenzione.
- La sopravvenienza di una disciplina di definizione agevolata o di sospensione dei termini non incide su termini di impugnazione già definitivamente scaduti prima della sua efficacia.
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