Cassazione Civile, Ordinanza n. 17871/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha riqualificato, ai fini dell’imposta di registro, una sequenza di operazioni societarie come cessione d’azienda, recuperando la maggiore imposta rispetto a quella fissa già versata. In concreto, una società aveva conferito un ramo d’azienda in una società neocostituita mediante sottoscrizione di quote, la stessa partecipazione era poi stata ceduta a un’altra società, e infine la conferitaria era stata incorporata per fusione nella cessionaria. La società contribuente ha impugnato l’avviso sostenendo: 1) che l’atto non era stato preceduto da contraddittorio preventivo; 2) che l’art. 20 del TUR non consentiva di riqualificare il complesso delle operazioni come cessione diretta d’azienda; 3) che la norma, come modificata dalla legge del 2017, doveva applicarsi retroattivamente in quanto interpretativa. La Corte dà atto che restano assorbiti gli ulteriori motivi concernenti l’art. 115 c.p.c. e la motivazione sulla prova dell’incidenza di un patto di non concorrenza.
La decisione
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, ritiene assorbiti il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384 c.p.c. accogliendo il ricorso introduttivo della società contribuente e annullando l’avviso di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione del consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento giurisprudenziale rilevante.
Norme richiamate
art. 20 D.P.R. n. 131/1986
norma di qualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro, da applicare in base agli effetti giuridici desumibili dall’atto presentato alla registrazione; non consente, secondo la Corte, di travalicare lo schema negoziale tipico per costruire una fattispecie imponibile diversa, né di attribuire rilievo agli elementi extratestuali e agli atti collegati, salvo quanto previsto espressamente dal testo unico.
art. 1, comma 87, legge n. 205/2017
è richiamato come intervento interpretativo che riporta l’art. 20 del TUR nel suo alveo originario, circoscrivendo l’interpretazione agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione.
art. 1, comma 1084, legge n. 145/2018
è menzionato in relazione alla qualificazione della norma del 2017 come interpretazione autentica e alla sua efficacia retroattiva, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale.
art. 10-bis L. n. 212/2000
norma antielusiva generale che consente il sindacato sulle operazioni abusive; la Corte precisa che la non rilevanza, ai fini dell’art. 20, degli elementi extratestuali non impedisce il possibile rilievo dell’abuso del diritto.
art. 53-bis D.P.R. n. 131/1986
è richiamato come base del rinvio alla disciplina antielusiva generale di cui all’art. 10-bis L. n. 212/2000.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 115, primo comma, c.p.c.
è richiamato nei motivi assorbiti, per censurare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 3 Cost.
è evocato nel ragionamento sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 TUR, in relazione a eguaglianza e ragionevolezza tributaria.
art. 53 Cost.
è evocato nel ragionamento sulla capacità contributiva e sull’effettività dell’imposizione, ma la Corte richiama la lettura della Corte costituzionale che non ha ritenuto fondata la censura.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 del TUR impone una qualificazione dell’atto basata sugli effetti giuridici del singolo negozio presentato alla registrazione, senza che possano essere considerati, di regola, elementi extratestuali o atti ad esso collegati.
- La riqualificazione fiscale non può spingersi fino a costruire una fattispecie imponibile diversa da quella tipica effettivamente realizzata dalle parti; il criterio interpretativo non autorizza a superare lo schema negoziale giuridico prescelto.
- La sequenza conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni della conferitaria non è, di per sé, riqualificabile come cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro, poiché i due schemi producono effetti giuridici diversi e non sono equiparabili solo in base a una comune finalità economica.
- L’assenza di rilievo degli elementi extratestuali ex art. 20 non esclude che l’Amministrazione possa contestare, ove ne ricorrano i presupposti, un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 212/2000; tuttavia tale accertamento segue la disciplina propria dell’abuso e non quella interpretativa dell’art. 20.
- Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo non ha portata generale e richiede una specifica previsione normativa.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dopo aver cassato la sentenza di merito.
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