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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

Due soggetti privati, destinatari di un'ordinanza-ingiunzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avevano proposto opposizione davanti al Tribunale contro un provvedimento sanzionatorio relativo a tre apparecchi da intrattenimento installati presso un esercizio pubblico. L'ordinanza ingiungeva il pagamento di somme distinte per due profili: da un lato, l'installazione di apparecchi ritenuti non conformi alle prescrizioni dell'art. 110, commi 6 e 7, t.u.l.p.s., con applicazione della sanzione per la violazione più grave; dall'altro, il difetto di autorizzazione, con applicazione di una sanzione meno grave. L'opposizione veniva rigettata e la decisione confermata in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, anzitutto l'omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo con cui si sosteneva che chi installa un apparecchio difforme non può essere sanzionato anche per difetto di autorizzazione ex art. 110, comma 9, lett. d), t.u.l.p.s.; in secondo luogo hanno censurato la qualificazione della condotta e il discrimine tra le sanzioni di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) e lett. f-quater, sostenendo che, alla luce della versione ratione temporis dell'art. 110, comma 7, lett. c-ter, gli apparecchi erano leciti e che le regole tecniche e amministrative di omologazione erano sopravvenute solo nel 2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando un'omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo di appello concernente l'inapplicabilità della sanzione per difetto di autorizzazione a un fatto già sanzionato come installazione di apparecchi difformi. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo infondata la censura che pretendeva di rimettere in discussione l'accertamento di merito secondo cui la destinazione al gioco degli apparecchi era solo mascherata da finalità sociali e terapeutiche e finalizzata a eludere i controlli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 t.u.l.p.s.

    commi 6, 7 e 9; lett. d), lett. f-quater, lett. c), lett. c-ter

    La Corte ha ritenuto che la censura sulla duplicazione sanzionatoria per difetto di autorizzazione fosse astrattamente rilevante e non esaminata dal giudice di merito; ha inoltre escluso che, in cassazione, potesse essere rivalutata la qualificazione in fatto degli apparecchi ai fini dell'applicazione della disciplina del gioco lecito prevista dalla versione ratione temporis del comma 7, lett. c-ter, perché il giudice di merito aveva accertato che la finalità lecita era solo apparente e strumentale all'elusione dei controlli.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per affermare il vizio di omessa pronuncia quando il giudice d'appello non si pronunci su uno specifico motivo devoluto con l'atto di appello.

Massime di principio

  • Sussiste omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., quando il giudice di appello non esamina uno specifico motivo di gravame che investe un autonomo profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, anche se la sentenza affronta altri profili della medesima contestazione.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla effettiva destinazione e funzione di un apparecchio, quando tale accertamento sorregga la qualificazione giuridica della condotta e sia motivato in modo adeguato e non specificamente censurato.
  • La qualificazione di un apparecchio come rientrante o meno nel gioco lecito ai sensi dell'art. 110 t.u.l.p.s. dipende non solo dalle caratteristiche materiali, ma anche dalla concreta destinazione e dal lecito scopo dell'utilizzo; una finalità solo apparente, diretta a eludere i controlli, esclude la rilevanza della disciplina invocata dai ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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