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Sentenza

Sentenza del 31/07/2024 n. 21552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per Irpef e Iva relativi al 2010, emessi dopo l’omessa presentazione delle dichiarazioni e dei bilanci della società. La CTR della Basilicata aveva confermato l’accertamento induttivo, fondato anche sulla denuncia presentata da A.A. contro il commercialista, e la ripresa a tassazione nei confronti di A.A. per utili extracontabili. La società ha contestato, tra l’altro, l’applicazione dell’accertamento induttivo e la determinazione dei costi; società e socia hanno inoltre contestato la firma degli avvisi e la validità della delega al funzionario. A.A. ha dedotto anche carenze di motivazione, l’illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili e l’inapplicabilità dell’accertamento parziale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo della società è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e senza indicare adeguatamente norme, passaggi della sentenza e dati fattuali necessari a verificare la censura. Il secondo motivo, relativo alla firma e alla delega del funzionario, è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione dei fatti e comunque infondato: l’Ufficio aveva documentato la delega e la firma era valida secondo i principi applicabili. Il terzo motivo di A.A., sulla motivazione della decisione, è stato rigettato: la CTR aveva esposto in modo sufficiente le ragioni della ripresa e della presunzione di distribuzione. Il quarto motivo è stato rigettato quanto alla motivazione dell’avviso e dichiarato inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 2478-bis c.c., questione nuova in Cassazione; l’avviso relativo ad A.A. contestava utili extracontabili per 136.291,54 euro, correlati al reddito d’impresa accertato alla società in 139.073 euro. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la censura relativa alla motivazione e infondato quanto all’art. 41-bis: l’accertamento parziale è una modalità procedurale che può seguire anche il metodo induttivo. Anche il sesto motivo, sulla delega relativa all’avviso notificato ad A.A., è stato dichiarato inammissibile e infondato. Restano quindi confermati gli avvisi e la decisione della CTR. Le ricorrenti sono state condannate in solido a pagare all’Agenzia 7.600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'onere di specificità dei motivi, sancito dall' art. 366 , comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all' art. 360 , comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare

    La censura per violazione di legge deve identificare la norma, illustrarne il contenuto e confrontarlo puntualmente con le statuizioni impugnate; un motivo privo di tale specificità è inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell' art. 360 , comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

    L’omessa pronuncia e l’omesso esame di questioni interne a una domanda sono vizi distinti e vanno dedotti con il corretto motivo di ricorso; non possono essere prospettati in modo contraddittorio.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972

    In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il cit. art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente.

    L’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato appartenente alla terza area; non è necessario che il delegato abbia qualifica dirigenziale.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 (delega di firma)

    Con riguardo alla legittimità della delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, è necessario distinguere tra delega di funzioni e di firma, chiarendo che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante

    La delega alla firma è un atto organizzativo interno e non trasferisce la funzione amministrativa; può essere attuata anche mediante ordini di servizio, purché la qualifica del delegato sia identificabile. Se il contribuente ne contesta l’esistenza, l’Amministrazione deve documentarla e il giudice deve verificarla.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dai giudice per la formazione dei proprio convincimento, non potendosi lasciare al'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

    La motivazione è nulla solo se, pur formalmente presente, non consente di comprendere il percorso logico della decisione. Una motivazione sintetica è sufficiente se rende conoscibili le ragioni essenziali del giudizio.

  • Art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000

    Nell'ambito dell'attività di accertamento, l'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto anche quando l'avviso di accertamento dei redditi del socio di una società di capitali rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché notificato soltanto a quest'ultima, perché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

    La motivazione dell’accertamento del socio può rinviare a quello della società, anche se notificato solo a quest’ultima, quando il socio può accedere alla documentazione sociale e conoscere l’atto presupposto e i relativi elementi.

  • Art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973; artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972

    L'accertamento parziale di cui all' artt. 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972 , bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole.

    L’accertamento parziale è una modalità procedurale, non un metodo autonomo: può quindi applicare le regole dell’accertamento ordinario e basarsi anche sul metodo induttivo, senza che la regolarità formale della contabilità lo escluda di per sé.

  • Art. 2476 c.c.

    perché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

    Il potere del socio di consultare la documentazione della società è rilevante per ritenere conoscibile l’atto societario richiamato per relationem nell’accertamento personale.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non basta riproporre le argomentazioni già svolte nei gradi di merito: il ricorrente deve indicare con precisione il vizio, la norma violata, i passaggi della decisione contestati e i fatti o documenti decisivi, riportandone il contenuto necessario.
  • La mancata risposta a una domanda o eccezione va distinta dal mancato esame di una questione giuridica affrontata nell’ambito della decisione: sono vizi diversi e richiedono censure coerenti e specifiche.
  • La delega alla firma degli avvisi può essere conferita a un funzionario di terza area senza qualifica dirigenziale. Contestata la delega, l’Amministrazione deve produrre la documentazione e il giudice deve verificarla.
  • Una motivazione concisa non è per ciò solo apparente: è sufficiente se permette di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico seguito.
  • L’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo e può seguire il metodo induttivo, applicando le regole dell’accertamento ordinario.
  • L’accertamento del reddito del socio può essere motivato per relationem all’accertamento della società se il socio ha accesso alla documentazione sociale e può conoscere l’atto presupposto.
  • Per contestare utilmente in Cassazione una questione non esaminata nei gradi di merito, occorre dimostrare che essa era stata tempestivamente e specificamente sottoposta ai giudici precedenti; non è possibile introdurre temi nuovi che richiedano accertamenti di fatto.

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