Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/07/2024 n. 21605 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Esedra ha impugnato l’avviso di liquidazione delle imposte e tasse ipotecarie relative all’iscrizione dell’ipoteca concessa, con atto pubblico del 5 dicembre 2016, a garanzia di una quota di 15.688.862,70 euro del credito tributario verso l’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. L’ipoteca si inseriva nell’accordo di ristrutturazione del debito e nella transazione fiscale del gruppo INI. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., Esedra ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 19 del D.Lgs. n. 347/1990: sosteneva che la formalità fosse eseguita nell’interesse dello Stato, poiché l’Agenzia delle Entrate sarebbe un’articolazione del Ministero e l’agente della riscossione un suo ente strumentale, e invocava anche il rinvio ai trasferimenti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito sfavorevole già pronunciato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 6800/19, depositata il 5 dicembre 2019, che aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado e lasciato fermo l’avviso di liquidazione. Ha escluso l’esenzione perché le agenzie fiscali e l’agente della riscossione non coincidono con lo Stato-persona e l’esenzione non si estende, senza un’espressa previsione legislativa, a soggetti pubblici o strumentali. Ha inoltre ritenuto non applicabile il richiamo ai trasferimenti gratuiti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990: la fattispecie riguardava la costituzione di un’ipoteca, non un trasferimento di quel tipo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, considerati i precedenti contrastanti. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 1, comma 2, e 19

    In tema di imposte e tasse ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca costituita in favore dell'agente della riscossione, ed in relazione ad una transazione fiscale, non è riconducibile all'esenzione prevista, per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, in quanto detta esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dallo stesso legislatore, deve essere riferita esclusivamente allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento, e di riscossione, dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.

    L’esenzione per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato riguarda lo Stato-persona e va interpretata restrittivamente. Non basta che l’ipoteca sia funzionale alla riscossione di tributi o favorisca un’agenzia fiscale o l’agente della riscossione.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 11, comma 2

    Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

    Per le iscrizioni ipotecarie, anche il debitore contro il quale l’ipoteca è iscritta è solidalmente tenuto al pagamento. La disposizione concorre a escludere che il generico interesse dello Stato alla riscossione comporti automaticamente l’esenzione del debitore.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 16, comma 1, lett. b), e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 22

    Dalla disposizione di cui all'art. 16, cit., - che, già riferita alle "iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4" e, dunque, alle richieste di iscrizione di ipoteca formulate dall'intendente di finanza, riguarda (ora) le analoghe richieste formulate dall'ufficio o dall'ente (titolare dei poteri di accertamento) - si desume che l'iscrizione di ipoteca, su provvedimento del giudice, comporta la prenotazione a debito dell'imposta ipotecaria che andrà recuperata, nei confronti del debitore contro il quale è stata iscritta l'ipoteca (art. 11, cit.), sempreché non risulti, in esito al giudizio sulla misura cautelare o sulla stessa pretesa impositiva, il difetto di uno dei presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca.

    La prenotazione a debito è prevista per le iscrizioni ipotecarie contemplate dalla norma, in particolare quelle disposte giudizialmente su iniziativa dell’ufficio o ente competente; l’imposta può essere recuperata dal debitore, salvo che il giudizio accerti l’assenza dei presupposti della misura o della pretesa impositiva.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3

    Quanto sin qui rilevato dà, poi, conto dell'inapplicabilità, nella fattispecie, dell'esclusione di imposta prevista dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, cit., con riferimento ai "trasferimenti" disciplinati dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3, venendo (così) in considerazione, come già rilevato dalla Corte (Cass., 30 maggio 2005, n. 11451, cit.), trasferimenti a titolo gratuito che (proprio) in ragione di una siffatta connotazione - non disgiunta dalla considerazione della "finalità di pubblica utilità" dall'Ente effettivamente perseguita (e realizzata nel tempo prefissato dallo stesso legislatore; art. 3, comma 3, cit.) - vengono assunti a presupposto della prevista agevolazione.

    Il richiamo all’art. 3 riguarda trasferimenti a titolo gratuito con i requisiti e le finalità di pubblica utilità previsti dalla norma; non si estende alla costituzione di un’ipoteca a garanzia di una transazione fiscale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47

    E, con riferimento alla posizione dell'agente della riscossione, va, per l'appunto, rilevata la sussistenza di specifica disposizione di favore (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47) che, come la Corte ha già avuto modo di rilevare, deve essere interpretata restrittivamente, così che per l'esenzione di imposta in esso prevista - con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della riscossione.

    L’agevolazione specifica per l’agente della riscossione è circoscritta alle formalità richieste dal concessionario stesso; non si applica per il solo fatto che un’ipoteca favorisca la riscossione.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 182-bis e 182-ter

    L’accordo di ristrutturazione e la transazione fiscale spiegano il contesto dell’ipoteca, ma non costituiscono, secondo la decisione, un titolo autonomo per estendere l’esenzione dalle imposte ipotecarie.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    La disposizione individua il motivo di ricorso per cassazione proposto da Esedra, fondato sulla denunciata violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato esaminato e rigettato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Dopo il rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali riferite allo Stato o alle formalità eseguite nel suo interesse sono di stretta interpretazione: non si estendono automaticamente ad agenzie fiscali, concessionari della riscossione, società pubbliche o altri enti che svolgono funzioni pubbliche.
  • Il fatto che una garanzia ipotecaria agevoli la riscossione di un credito tributario, anche nell’ambito di una transazione fiscale, non basta a qualificare la formalità come esente; occorre una specifica previsione normativa applicabile al soggetto e alla formalità concreta.
  • Le agevolazioni previste per trasferimenti gratuiti con finalità di pubblica utilità non si applicano, per analogia, alla costituzione di un’ipoteca: natura dell’atto e requisiti legali dell’agevolazione devono corrispondere alla fattispecie.
  • Le esenzioni specifiche per le formalità dell’agente della riscossione vanno verificate in base a chi abbia richiesto la formalità e ai requisiti previsti dalla relativa norma; il solo vantaggio per la riscossione non è sufficiente.
  • In caso di iscrizione ipotecaria, la disciplina può porre l’imposta anche a carico del debitore contro il quale l’ipoteca è iscritta; la prenotazione a debito prevista per determinate iscrizioni giudiziali non equivale a un’esenzione definitiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.