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Sentenza

Sentenza del 30/07/2024 n. 21202 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento per TARSU 2010, pari a 5.093 euro, relativa al magazzino di 3.119 mq situato nel blocco 2.2 dell'Interporto di Bologna. Arco contestava la pretesa e, in particolare, l'emissione della cartella senza un previo avviso di accertamento: aveva chiesto al Comune la detassazione dell'area perché vi si producevano imballaggi terziari avviati autonomamente a recupero. Il Comune aveva negato, almeno implicitamente, la richiesta e assoggettato l'area a tassa. La CTR dell'Emilia-Romagna aveva accolto solo in parte l'appello, disponendo una tassazione ridotta per il blocco 2.2 e integrale per il blocco 3.2; in Cassazione Arco ha impugnato la decisione limitatamente al blocco 2.2, articolando nove motivi, tra cui le contestazioni sulla tassabilità, sulla riduzione, sulla disciplina dei rifiuti speciali e questioni costituzionali ed europee.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari del Comune di difetto di autosufficienza e di giudicato: il ricorso individuava chiaramente il magazzino del blocco 2.2 e un precedente giudizio relativo ad altri anni non vincolava sulle questioni giuridiche. Ha accolto il primo motivo: quando il contribuente ha chiesto la detassazione e il Comune non accoglie la richiesta, anche implicitamente, la pretesa deve essere preceduta da un motivato avviso di accertamento; la mancata presentazione della richiesta su modulistica comunale non elimina tale obbligo, se l'ente ne ha comunque avuto conoscenza. Poiché l'avviso non era stato notificato, la cartella era illegittima. La sentenza della CTR è stata cassata e la Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario di Arco e annullando la cartella. Gli altri otto motivi sono rimasti assorbiti, quindi non sono stati decisi nel merito. Spese dell'intero giudizio integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    L'incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'amministrazione esplicitare, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione.

    La contestazione del contribuente rende incerti o controversi i dati rilevanti per la tassazione; l'ente deve quindi motivare con un avviso di accertamento le ragioni per cui non segue quanto dichiarato o rappresentato.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 2

    L'avviso di accertamento è, invece, necessario - per converso - quando (e solo quando) la maggiore imposta derivi: 1) dalla rettifica apportata alle condizioni di tassabilità denunciate; 2) dall'accertamento d'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia; 3) dal diniego (secondo quanto si desume dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507) della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale del provvedimento.

    Il diniego di un'agevolazione richiesta dal contribuente richiede un avviso di accertamento, anche quando il diniego si desume dall'imposizione effettuata; la cartella non sostituisce l'atto motivato.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    La stessa contestazione deriva propria da tale contestazione l'incertezza, la controvertibilità del dato concernente le condizioni soggettive e oggettive di determinazione del tributo, vale a dire - nella fattispecie in rassegna - la sussistenza, ai sensi dell'art. 62, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di un area (magazzino) ove si formano, di regola, rifiuti speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

    La richiesta di detassazione fondata sulla produzione di rifiuti speciali contesta un presupposto rilevante della TARSU e rende controversa la tassabilità dell'area. In questa decisione la Corte non risolve però nel merito se il magazzino avesse diritto all'esenzione, perché la cartella è annullata per mancanza del necessario avviso di accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Non essendo necessari accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente, con conseguenziale annullamento della cartella impugnata.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito e annullare l'atto impugnato.

  • Codice civile, art. 2909

    L'attività interpretativa delle norme compiuta da un giudice e, più in generale, lo scrutinio di questioni giuridiche, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis".

    Il giudicato vincola rispetto alle statuizioni che dipendono da circostanze accertate, ma una precedente interpretazione giuridica non vincola un altro giudice come precedente obbligatorio.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha chiesto un'esenzione o un'agevolazione e l'ente impositore la respinge, anche implicitamente, non è sufficiente una cartella di pagamento: occorre un avviso di accertamento che esponga le ragioni della pretesa e del mancato riconoscimento del beneficio.
  • La forma usata per presentare la richiesta non è decisiva quando l'ente ne abbia comunque avuto effettiva conoscenza: l'omesso uso della modulistica prevista non legittima, da solo, la riscossione diretta senza accertamento.
  • La riscossione diretta mediante cartella è invece consentita quando i dati dichiarati sono stabili e non contestati e non vi è diniego di agevolazioni; se l'ente si discosta dalla posizione del contribuente o ne respinge una richiesta, il dato diventa controverso e occorre l'accertamento.
  • La decisione ha annullato la cartella per un vizio procedimentale e non ha stabilito se, nel merito, il magazzino fosse esente da TARSU per la produzione di rifiuti speciali. Non se ne può quindi ricavare una regola definitiva sull'esenzione degli imballaggi terziari nella specifica situazione.

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