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Sentenza

Sentenza del 31/07/2024 n. 603 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

CONTENZIOSO - In materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IRES anno 2016 (importo complessivo euro 553.941,78) per il disconoscimento della deducibilità di un costo di euro 750.000,00 ritenuto riconducibile a un'operazione oggettivamente inesistente. In via pregiudiziale le ricorrenti hanno denunciato l'illegittimo utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di elementi probatori raccolti nell'ambito di indagini penali (violazione art. 33 DPR n. 600/1973 e art. 63 DPR n. 633/1972), e nel merito hanno sostenuto la genuinità del compenso professionale e il rispetto dei requisiti di deducibilità e detraibilità IVA (art. 109 DPR n. 917/1986). È stata inoltre chiesta la sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte territoriale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e la legittimità dell'avviso di accertamento. I giudici hanno ritenuto utilizzabili, in sede tributaria, gli elementi probatori acquisiti nella sede penale anche se irritualmente ottenuti, salvo il caso di compressione di diritti fondamentali costituzionali; non sussistendo tali casi, l'inutilizzabilità non opera. In fatto, la documentazione (nota interna attribuita all'avvocato e bonifici) ha dimostrato che la somma di euro 750.000 è stata effettivamente destinata al finanziamento della Fondazione O. e quindi la fattura è stata considerata fittizia. L'appello è stato respinto; le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese (liquidate in euro 14.000 oltre oneri) e il provvedimento di sospensione dell'esecutività è stato concesso fino alla pronuncia di merito.

Norme richiamate

  • art. 33, D.P.R. n. 600/1973

    Non contiene una previsione generale che renda inutilizzabili in sede tributaria le prove acquisite in sede penale; richiamata dall'appellante ma la Corte ritiene che non imponga automatica inutilizzabilità.

  • art. 63, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'appellante in relazione all'utilizzo di elementi probatori penali, ma la Corte conferma che non prevede espressamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite irregolarmente.

  • art. 52, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma cui rinvia l'art. 33 DPR 600/1973; la Corte afferma che non contiene disposizione che escluda l'utilizzabilità delle prove in sede tributaria.

  • art. 191 c.p.p.

    Norma del codice di procedura penale che disciplina l'inutilizzabilità delle prove nel processo penale; la Corte osserva che tale principio è proprio del processo penale e non si estende automaticamente al procedimento tributario.

  • art. 109, D.P.R. n. 917/1986

    Norma sui criteri di deducibilità dei costi; il ricorrente ha invocato il rispetto di tali requisiti ma la Corte ha ritenuto che la prova documentale dimostri la simulazione e l'inesistenza dell'onere dedotto.

  • art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Norma che disciplina la sospensione dell'esecutività delle decisioni impugnate; la Corte ha accolto in via cautelare la sospensione fino alla pronuncia di merito in ragione dell'entità della somma e della situazione patrimoniale prospettata.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 5105/2020

    Ricognizione giurisprudenziale secondo cui nell'ordinamento tributario non opera un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, principio invece introdotto dal nuovo codice di procedura penale (art. 191 c.p.p.) e limitato al processo penale.

  • Cass. n. 8344/2001 e Cass. n. 27149/2011

    Precedenti di legittimità citati per affermare che l'irregolarità nell'acquisizione delle prove non determina di per sé la loro inutilizzabilità in materia tributaria, salvo violazione di diritti fondamentali costituzionali.

  • Cass. civ. n. 21976/2015

    Giurisprudenza che evidenzia come la tracciabilità dei pagamenti e la corretta imputazione contabile non bastino a provare l'effettività dell'operazione quando la condotta denuncia elementi tipici di frode organizzata.

Massime di principio

  • In sede tributaria la mera irritualità o illegittimità formale nell'acquisizione di prove in sede penale non determina automaticamente l'inutilizzabilità di tali elementi; occorre una previsione normativa specifica o la compressione di diritti fondamentali per escluderne l'uso.
  • Il principio di inutilizzabilità delle prove contenuto nel codice di procedura penale (art. 191 c.p.p.) opera nel processo penale e non si estende automaticamente al procedimento tributario.
  • Quando è contestata la genuinità di un'operazione (simulazione), la Corte può valorizzare atti interni, note e la destinazione effettiva dei pagamenti; la tracciabilità bancaria e la corretta imputazione contabile non sono di per sé prova sufficiente dell'effettività dell'operazione.
  • Se in gioco vi è la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio), l'utilizzabilità delle prove può essere esclusa; in assenza di tale compressione la prova rimane valorizzabile.
  • In contenziosi tributari il contribuente ha l'onere di dimostrare la genuinità e i requisiti di deducibilità dei costi contestati; documenti interni o dichiarazioni che evidenziano finalità diverse dall'operazione commerciale sostengono il disconoscimento fiscale.
  • Prima di impugnare per illegittimità probatoria acquisita in sede penale, valutare se esistono profili di rilevanza costituzionale o norme tributarie specifiche che vietino l'utilizzo di tali elementi; in mancanza, la strategia difensiva deve concentrarsi sulla prova del fatto materiale e della causalità economica.

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