Cassazione Civile, Ordinanza n. 09647/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di rettifica con cui l'Ufficio doganale aveva recuperato dazi antidumping in relazione a un'importazione del 2006 di maglieria di cotone dichiarata di origine Bangladesh, paese incluso nel regime speciale di esenzione. La dichiarazione doganale era corredata da certificati di origine FORM A che, a seguito di controllo a posteriori e cooperazione amministrativa con l'Autorità doganale del Bangladesh, erano risultati falsi. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che l'avviso fosse nullo perché fondato su un processo verbale di revisione redatto in violazione delle garanzie difensive previste dal codice di procedura penale: secondo la ricorrente, una volta emersi indizi di reato in capo al legale rappresentante, i verificatori avrebbero dovuto interrompere l'attività e applicare le regole penal-processuali, con conseguente inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento ai fini fiscali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., censurando la decisione della CTR che aveva invece ritenuto legittimo l'utilizzo fiscale delle risultanze acquisite.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito la distinzione netta tra procedimento penale e accertamento tributario: l'art. 220 disp. att. c.p.p. impone l'osservanza delle regole del codice di rito quando emergano indizi di reato, ma tale obbligo opera ai fini della applicazione della legge penale, non per paralizzare l'utilizzabilità fiscale degli elementi acquisiti. In materia tributaria non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite, salvo i casi in cui siano violate specifiche norme tributarie o diritti fondamentali costituzionalmente protetti. Poiché la ricorrente non aveva dedotto la violazione delle disposizioni tributarie richiamate dal sistema, la CTR aveva correttamente considerato utilizzabili, ai fini fiscali, le risultanze del processo verbale di revisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese e con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
Impone il rispetto delle norme del codice di procedura penale quando emergano indizi di reato nel corso di attività ispettive, ma solo ai fini della applicazione della legge penale; non determina, di per sé, l'inutilizzabilità fiscale degli esiti dell'accertamento.
«le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate»
La Corte lo richiama per evidenziare che un analogo principio generale di inutilizzabilità non è presente nell'ordinamento tributario.
art. 24 Cost.
La mancata osservanza delle regole penali nell'accertamento amministrativo-tributario non integra, di regola, violazione del diritto di difesa nel processo tributario.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12
Richiamato come indice della netta distinzione tra processo penale e processo tributario.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
Richiamato come conferma normativa della separazione tra processo penale e processo tributario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Le indagini tributarie devono rispettare le regole proprie dell'accertamento fiscale; la loro violazione può incidere sull'utilizzabilità fiscale degli esiti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63
Le modalità di accesso, verifica e acquisizione dei documenti sono regolate da tali norme tributarie; l'utilizzabilità fiscale presuppone il rispetto di queste disposizioni, non delle regole penali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 70
Prevede il rinvio alle disposizioni processualpenalistiche in materia di accertamento e sanzioni solo in quanto non diversamente disposto dalle norme tributarie.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 75
Come l'art. 70 del D.P.R. n. 600/1973, delimita il rinvio alle norme processualpenalistiche nell'ambito del sistema tributario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario non opera un generale principio di inutilizzabilità delle prove acquisite irregolarmente, salvo espressa previsione normativa o violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
- L'art. 220 disp. att. c.p.p. impone l'adeguamento alle regole del codice di rito solo ai fini dell'accertamento penale; non comporta automaticamente l'inutilizzabilità, nel giudizio fiscale, degli elementi raccolti in sede ispettiva.
- Le indagini tributarie hanno natura amministrativa e restano distinte dalle indagini di polizia giudiziaria: l'eventuale irregolarità rilevante sul piano penale non travolge di per sé l'accertamento fiscale, se sono rispettate le norme tributarie specificamente applicabili.
- L'utilizzazione fiscale di dati e documenti acquisiti dagli organi accertatori dipende dal rispetto delle disposizioni tributarie che regolano accessi, verifiche e verbalizzazioni, non dalla piena osservanza del codice di procedura penale.
- Per contestare l'utilizzabilità di un accertamento fondato su attività ispettive occorre dedurre la violazione delle specifiche preclusioni poste dalla disciplina tributaria, non una generica inosservanza delle garanzie penali.
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