Cassazione Civile, Ordinanza n. 09614/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
Un soggetto agiva per ottenere il rilascio di un immobile che assumeva occupato senza titolo e il risarcimento del danno. A sostegno della domanda deduceva di aver acquisito il bene per donazione dalla precedente proprietaria e, in subordine, di averlo usucapito. La controparte resisteva, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene, asseritamente iure ereditatis e, in subordine, per usucapione. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto dell'appello principale e dichiarava inammissibile l'impugnazione incidentale. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la controparte come comodataria senza pronunciarsi sulla domanda di rilascio per occupazione sine titulo; con il secondo censurava il rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto della mancata prova della proprietà o del comodato; con il terzo lamentava violazione dell'art. 1159 c.c. per erronea valutazione del titolo di acquisto e delle prove testimoniali; con il quarto deduceva violazione degli artt. 1158 e 1146 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte escluso la prova di un possesso utile ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, dato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato e rigettato la domanda, escludendo sia la prova dell'usucapione sia quella di un rapporto di comodato. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, in quanto le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l'apprezzamento delle prove, la scelta delle fonti ritenute decisive e la valutazione dell'attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito, purché la motivazione dia conto delle ragioni del convincimento. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la domanda era stata comunque esaminata e rigettata nel merito
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del compendio istruttorio è riservata al giudice di merito
primo comma, nn. 3, 4 e 5
indica i vizi dedotti nel ricorso per cassazione
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova del titolo di acquisto; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto
richiamato in relazione all'usucapione; la Corte ha escluso la deducibilità in cassazione di una diversa lettura delle prove sul possesso
richiamato insieme all'art. 1158 c.c. per sostenere la prova del possesso utile all'usucapione, ma senza superare il vaglio di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Cass. Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013
richiamata per ribadire che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto
Cass. Sez. 3, n. 12362 del 24/05/2006
richiamata per il principio secondo cui la scelta delle prove da porre a fondamento della decisione e la loro valutazione sono riservate al giudice di merito
Cass. Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014
richiamata in continuità con il principio sulla discrezionalità valutativa del giudice di merito
Cass. Sez. L, n. 13485 del 13/06/2014
richiamata in continuità con il principio sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, perché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda e l'abbia respinta, anche se attraverso una motivazione non aderente alla prospettazione della parte.
- La deduzione di violazioni di legge non può essere utilizzata per contestare, in realtà, l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- La valutazione dei documenti, delle deposizioni testimoniali, dell'attendibilità dei testimoni e della scelta delle fonti di prova ritenute decisive rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento.
- Ai fini dell'usucapione, la prova del possesso utile richiede la dimostrazione di una relazione di fatto con la cosa idonea a integrare corpus e animus, e non può essere desunta da meri atti giuridici incompatibili con il possesso materiale.
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