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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09626/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Alcuni investitori e una società sostenevano di aver affidato ingenti somme a un promotore finanziario operante per conto della banca affinché le investisse. Deducevano che il promotore aveva tenuto plurime condotte illecite: omissione di informazioni sugli esiti negativi degli investimenti, alterazione dei rendiconti per occultare perdite e simulare utili, apparente esecuzione di investimenti in realtà mai effettuati e mancato impiego di somme nell’interesse di uno dei clienti. Chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sia al promotore sia alla banca. Il tribunale aveva condannato il promotore e rigettato la domanda verso la banca, ritenendo interrotto il nesso di occasionalità necessaria per il comportamento anomalo degli investitori. La corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione di giudicato e omessa considerazione della condanna del promotore, sostenendo che tale accertamento dovesse vincolare la banca; 2) erronea esclusione della confessione stragiudiziale resa dal promotore, che avrebbe provato la consegna del denaro; 3) falsa applicazione delle norme sulle presunzioni, contestando la ricostruzione fattuale della mancata consegna delle somme; 4) illegittimo rigetto dell’istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., assumendo che la documentazione esistesse e potesse essere desunta anche per presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata non sul giudicato interno relativo al promotore ma sull’accertamento di una condotta dei risparmiatori connotata da anomalia tale da escludere la responsabilità della banca per difetto del nesso di occasionalità necessaria. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la confessione resa da uno solo dei litisconsorti nel caso di litisconsorzio necessario è liberamente apprezzata dal giudice e che la corte territoriale l’aveva effettivamente valutata, attribuendole scarsa o nessuna valenza alla luce delle altre prove. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente applicato il ragionamento presuntivo, e la censura mirava in realtà a un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché il provvedimento di rigetto dell’ordine di esibizione è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati. La banca è stata condannata in favore dei ricorrenti alle spese di legittimità e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per sostenere l’opponibilità del giudicato formatosi sulla decisione di primo grado; la Corte rileva che la doglianza non coglie la reale ratio della sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione decisiva della sentenza di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto per asserita omissione di pronuncia; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità del committente per il fatto illecito del preposto; la Corte ne richiama il principio generale ma esclude la sua applicazione alla vicenda per l’anomalia della condotta dei danneggiati.

  • art. 2733 c.c.

    In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa solo da alcuni litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di confessione stragiudiziale; la Corte ribadisce il libero apprezzamento della prova nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ricorda che la scelta e il giudizio di attendibilità delle prove spettano al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ne afferma la pertinenza alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per dedurre violazioni di legge; la Corte rileva che alcune censure mascheravano in realtà contestazioni di merito o motivazionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per nullità processuali; i motivi sono stati respinti/inammissibili per difetto di pertinenza o per questione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ricorda che il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti stretti del controllo sulla motivazione, non per ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle presunzioni; la Corte ribadisce che il fatto ignoto può essere desunto da fatti noti mediante inferenza logica.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la valutazione della loro ricorrenza spetta al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo se la prova non sia altrimenti acquisibile e non con finalità esplorative.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’esibizione documentale, senza che la Corte riconosca un vizio della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella censura sull’esibizione e sulla prova; la Corte ribadisce che l’allocazione e l’apprezzamento della prova restano governati dalle regole ordinarie, ma le doglianze erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Conseguenza del rigetto del ricorso: sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità dell’intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario, la responsabilità della banca presuppone che il fatto del preposto sia collegato alle mansioni da un nesso di occasionalità necessaria; tale responsabilità può essere esclusa quando il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala, tale da integrare una consapevole acquiescenza o comunque un comportamento agevolatore incompatibile con la normale operatività del rapporto.
  • Nel processo con litisconsorzio necessario, la confessione stragiudiziale resa da uno solo dei litisconsorti non vincola automaticamente gli altri, ma è liberamente apprezzata dal giudice insieme alle altre risultanze probatorie.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o del ragionamento presuntivo del giudice di merito; quando il motivo mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto, è inammissibile se non evidenzia un effettivo errore di sussunzione o un vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti.
  • La prova per presunzioni semplici richiede che il giudice selezioni gli indizi rilevanti e li valuti complessivamente secondo criteri di gravità, precisione e concordanza; tale apprezzamento è tipicamente riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica.
  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è mezzo istruttorio residuale e discrezionale: il suo rigetto non è normalmente censurabile in cassazione quando la richiesta abbia finalità esplorative o la prova sia acquisibile con altri mezzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionaleIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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