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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09624/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di manutenzione del possesso proposta da un soggetto che lamentava l'apertura, da parte di altri proprietari, di vedute su parti comuni di un immobile sito in Caccamo, cortile "Alloro". In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato perché, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, le aperture erano state ritenute vedute che consentivano la vista solo sulla copertura del tetto comune e non fino all'immobile del ricorrente, con esclusione di una concreta molestia o minaccia al possesso. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 905 e 1170 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l'idoneità delle vedute a ledere la riservatezza e il possesso del ricorrente, nonostante la relazione del c.t.u.; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente o incomprensibile sulla questione dell'impedimento all'utilizzo della copertura per pannelli o antenne; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla dedotta idoneità delle vedute a incidere sul possesso dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze della c.t.u., già adeguatamente recepite dalla Corte d'appello; ha osservato che mancava la dimostrazione di una concreta e diretta lesione del possesso, essendo irrilevante un mero pericolo astratto. Ha poi escluso la sussistenza di una motivazione apparente o incomprensibile, poiché la sentenza impugnata aveva esplicitato il proprio ragionamento richiamando anche la consulenza tecnica. Infine, ha reputato inammissibile il terzo motivo perché formulato come omesso esame di fatto decisivo, ma in realtà diretto a censurare l'intero impianto motivazionale e l'asserita insufficienza della motivazione, vizio non più deducibile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 905 c.c.

    Le vedute rilevano solo se sono idonee a incidere concretamente sulla posizione del proprietario o possessore, non essendo sufficiente un pregiudizio meramente astratto o ipotetico.

  • art. 1170 c.c.

    La tutela di manutenzione del possesso presuppone una molestia o turbativa concreta e attuale del possesso, non una mera minaccia teorica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia mancante o obiettivamente incomprensibile, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare l'insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone, anche sinteticamente, il percorso argomentativo seguito dal giudice e il richiamo alle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione di manutenzione del possesso, il ricorrente deve dimostrare una molestia o turbativa concreta e attuale; non basta allegare un pericolo astratto di lesione.
  • Quando la censura di legittimità mira a contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio, essa è inammissibile se mascherata da violazione di legge o da omesso esame di fatto decisivo.
  • La motivazione è apparente solo se manca del tutto il nucleo argomentativo o è assolutamente incomprensibile; è invece sufficiente una motivazione che recepisca e coordini le risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riproporre una critica globale alla motivazione o di invocare il mero insufficiente apprezzamento delle prove.
  • In materia di vedute, ai fini della tutela possessoria, occorre verificare la concreta incidenza dell'apertura sulla sfera giuridica del proprietario o possessore, secondo un accertamento in fatto non sindacabile in cassazione se logicamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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