Cassazione Civile, Ordinanza n. 09622/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti sull’uso di un passaggio attraverso il fondo altrui per accedere a un terreno di proprietà dell’attore originario. In primo grado la domanda possessoria era stata rigettata; in appello il gravame era stato respinto; poi, su ricorso per revocazione, la Corte territoriale aveva riformato l’esito riconoscendo il possesso della servitù di passaggio e ordinando la cessazione delle molestie e la reintegrazione nel possesso. La ricorrente, erede di uno degli originari convenuti, propone sei motivi: 1) deduce violazione dell’art. 75 c.p.c. sostenendo di non essere legittimata passivamente perché il bene controverso non proveniva dal de cuius da lei ereditato, ma sarebbe stato attribuito ad altri figli del testatore; 2) contesta l’ammissibilità della revocazione ex art. 395 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe solo interpretato le prove e non commesso un errore percettivo; 3) invoca l’art. 1170 c.c., affermando che il possesso del preteso diritto di passaggio sarebbe cessato da anni e quindi l’azione sarebbe tardiva; 4) lamenta violazione dell’art. 366 c.p.c. per la valutazione della prova testimoniale; 5) denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice avrebbe fondato la decisione sul complesso delle prove e non solo sulle deposizioni orali oggetto della revocazione; 6) deduce vizio motivazionale per asserita illogicità e contraddittorietà della ricostruzione fattuale, in particolare quanto all’esistenza di un accesso alternativo e alla chiusura del varco.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la contestazione sulla titolarità del rapporto e sulla legittimazione passiva era formulata in modo generico e priva di specifico riscontro probatorio, anche perché il testamento richiamato non conteneva indicazioni catastali idonee a distinguere con precisione i beni. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché tutti diretti, sotto varie etichette, a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e una revisione del merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre ribadito che il giudice di merito può scegliere le prove ritenute più attendibili, senza dover confutare singolarmente ogni deduzione difensiva, purché la motivazione non sia apparente o manifestamente illogica. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla capacità e legittimazione processuale; la Corte osserva che la contestazione della legittimazione passiva deve essere specifica e supportata da adeguato riscontro probatorio.
La revocazione è ammissibile solo nei limiti dell’errore percettivo; non può essere usata per censurare una mera interpretazione del materiale istruttorio.
È evocato in relazione all’azione possessoria di reintegrazione e al termine annuale, ma la censura è respinta perché tende a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del possesso e dello spoglio.
La doglianza viene dichiarata inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, rilevando che il giudice può basarsi sul complesso delle risultanze istruttorie entro i limiti della domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione della titolarità del rapporto o della legittimazione passiva, quando proposta dal convenuto o dal suo successore, ha natura di mera difesa, ma chi la solleva deve formularla in modo preciso e fornire un riscontro probatorio coerente con gli atti di causa.
- La revocazione per errore di fatto presuppone un vero errore percettivo su un fatto decisivo e non è esperibile per ottenere una nuova lettura delle prove o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito; il ricorso deve denunciare solo vizi di diritto o anomalie motivazionali che superino la soglia del "minimo costituzionale".
- La scelta tra diverse prove testimoniali o documentali e il giudizio di attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, purché dia conto delle ragioni essenziali del proprio convincimento.
- La deduzione del decorso del termine per l’azione possessoria non può essere accolta in cassazione se richiede una diversa ricostruzione del possesso e dello spoglio rispetto a quella operata dal giudice di merito.
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