Cassazione Civile, Ordinanza n. 09629/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro l'avviso di rettifica doganale con cui l'Ufficio aveva recuperato dazi antidumping relativi a un'importazione del 2006 di maglieria di cotone dichiarata di origine Bangladesh. L'accertamento si fondava su certificati di origine FORM A risultati falsi all'esito di controlli a posteriori e di cooperazione amministrativa con l'autorità doganale del Bangladesh. Con l'unico motivo di ricorso la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., sostenendo che, emersi indizi di reato a carico del legale rappresentante, i verbalizzanti avrebbero dovuto osservare le garanzie difensive previste per l'indagato; poiché ciò non era avvenuto, le risultanze del processo verbale di revisione sarebbero state illegittimamente acquisite e quindi inutilizzabili anche ai fini fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento costante secondo cui esiste una netta distinzione tra processo penale e processo tributario; l'art. 220 disp. att. c.p.p. impone l'osservanza delle garanzie del codice di rito soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale, ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità fiscale degli elementi raccolti. In materia tributaria non opera un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite, salvo specifiche previsioni normative o lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti. Poiché la contribuente non aveva dimostrato la violazione delle regole tributarie specifiche sull'accertamento doganale, la CTR aveva correttamente utilizzato le risultanze della revisione ai fini meramente fiscali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge da parte della ricorrente.
art. 220 disp. att. c.p.p.
L'obbligo di osservare le garanzie del codice di procedura penale quando emergono indizi di reato opera per l'applicazione della legge penale, ma non comporta di per sé l'inutilizzabilità fiscale degli elementi acquisiti.
art. 191 c.p.p.
Richiamato come disposizione tipica del processo penale che sancisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge, principio non esteso in via generale al processo tributario.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12
Richiamato come norma che conferma la separazione tra processo penale e processo tributario.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
Richiamato come conferma legislativa della distinzione tra procedimento penale e accertamento tributario.
artt. 2 e 654 c.p.p.
Richiamati come disposizioni dalle quali si desume la distinzione tra giudizio penale e accertamento fiscale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Le indagini fiscali devono rispettare questa disciplina; l'utilizzabilità fiscale degli elementi acquisiti dipende dal rispetto delle norme tributarie applicabili.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63
Le verifiche fiscali devono uniformarsi a tali norme; eventuali limiti specifici derivano da queste disposizioni, non dalle regole del c.p.p. in via generale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 70
La Corte lo richiama per affermare che l'applicazione delle norme processual-penalistiche è operante solo "quanto non diversamente disposto" dalla disciplina tributaria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 75
Richiamato in termini analoghi all'art. 70 del D.P.R. n. 600/1973, come norma che subordina il rinvio al c.p.p. al rispetto della disciplina fiscale speciale.
art. 24 Cost.
La sua invocazione è esclusa dalla Corte: la mancata osservanza delle regole penali nelle indagini fiscali non determina, di per sé, violazione del diritto di difesa nel processo tributario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite; l'inutilizzabilità richiede una specifica previsione normativa oppure la violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti.
- L'art. 220 disp. att. c.p.p. impone il rispetto delle garanzie del codice di procedura penale quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma tale regola opera ai fini penali e non travolge automaticamente la validità dell'accertamento fiscale.
- L'utilizzabilità a fini fiscali dei dati e dei documenti acquisiti dagli organi di verifica dipende dal rispetto della disciplina tributaria speciale sull'accertamento, non dall'osservanza integrale delle norme del codice di procedura penale.
- La distinzione tra attività di accertamento tributario e attività di polizia giudiziaria impedisce di estendere in via automatica al giudizio tributario le sanzioni processuali proprie del processo penale.
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