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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09613/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietà)

La controversia

Una società proprietaria di un ponticello aveva convenuto in giudizio la società locataria di un immobile dominante, deducendo che quest’ultima aveva eseguito sul ponticello opere illecite e abusive, in violazione della disciplina della servitù di passaggio. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d’appello aveva riformato la decisione, condannando la locataria al pagamento di una somma per il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 936 c.c. La società condannata ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) difetto di legittimazione attiva della controparte per mancata prova della proprietà del ponticello; (2)-(3) violazione delle norme sulla determinazione della domanda e sulla preclusione di eccezioni, sostenendo che la domanda fosse rimasta indeterminata e non avesse consentito di eccepire prescrizioni o decadenze; (4) violazione delle norme sulle prove e dell’art. 936 c.c. e 1069 c.c., sostenendo che gli interventi erano mere riparazioni necessarie per la conservazione della servitù e non addizioni abusive; (5) mancato rimborso di parte delle spese asseritamente sostenute ai sensi dell’art. 1069 c.c.; (6) mancato risarcimento dei danni da atti emulativi ex artt. 833 e 2043 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la titolarità del ponticello in capo alla società attrice era stata adeguatamente accertata dal giudice di merito sulla base di mappe, dati catastali e consulenza tecnica, senza necessità di una prova rigorosa della proprietà. Ha respinto anche i motivi sulla determinazione della domanda, osservando che l’apprezzamento sulla sufficiente specificità della domanda è riservato al giudice di merito e che, comunque, la controparte era stata posta in condizione di difendersi. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui mirava a rivalutare le prove e infondata la deduzione relativa all’art. 1069 c.c., affermando che la facoltà di eseguire le opere necessarie per la conservazione della servitù spetta solo al proprietario del fondo dominante, non a terzi come locatari o affittuari. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto degli altri. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 936 c.c.

    richiamato quale base della condanna al ripristino per opere non autorizzate eseguite da terzo su bene altrui; il giudice di merito lo ha applicato per ottenere la rimessione in pristino.

  • art. 1069 c.c.

    la facoltà di eseguire le opere necessarie per la conservazione della servitù spetta solo al proprietario del fondo dominante; non è esercitabile da terzi quali locatari, affittuari o comodatari.

  • art. 163 c.p.c.

    evocato in relazione alla dedotta indeterminatezza della domanda, ma la censura è stata respinta perché la specificità della domanda è valutazione di merito.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla possibilità di eccepire prescrizioni o decadenze, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla possibilità di eccepire prescrizioni o decadenze, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia trascurato fatti non contestati; non consente di censurare la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a prova legale; non copre il dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 833 c.c.

    richiamato nel motivo sui presunti atti emulativi, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel motivo sui presunti atti emulativi e sul danno aquiliano, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto al risarcimento del danno o al ripristino di un bene immobile non è richiesta la prova rigorosa della proprietà in senso assoluto; è sufficiente che dagli elementi documentali e presuntivi emerga con adeguata attendibilità chi sia il titolare del bene legittimato a far valere la pretesa.
  • La determinazione e la sufficiente specificazione della domanda, anche a seguito delle memorie integrative, costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come violazione di legge, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; essa è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, trascurato fatti non contestati oppure attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • La facoltà di eseguire le opere necessarie per la conservazione della servitù spetta al proprietario del fondo dominante; terzi che abbiano soltanto un interesse materiale o obbligatorio alla fruizione della servitù non sono legittimati a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione di tali opere.
  • Quando le opere realizzate da un terzo sono ritenute non necessarie alla conservazione della servitù ma funzionali a rendere più agevole l’utilizzo del passaggio, il giudice può ricondurre la fattispecie a una condotta non autorizzata, con conseguenze ripristinatorie o risarcitorie secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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