Cassazione Civile, Ordinanza n. 34980/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società, fondato su omessa presentazione della dichiarazione modello Unico 2006 e irregolare tenuta delle scritture contabili, con recupero di maggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP e di IVA. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta; in appello la CTR, anche a seguito di CTU, aveva ulteriormente rideterminato imponibili e IVA dovuta. La società ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con cinque motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserito recepimento acritico della CTU sui costi indeducibili e sui rilievi IVA; 2) identica censura sulla parte IVA; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione su una CTU che, secondo la ricorrente, non si era pronunciata sulla legittimità dei recuperi IVA; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'esistenza di un credito IVA maturato nel 2005 e di un'ulteriore eccedenza 2004, che sarebbero stati ignorati; 5) violazione dell'art. 109 TUIR per l'indeducibilità di diversi costi ritenuti, dalla società, inerenti e documentati. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi: 1) omessa pronuncia e difetto di motivazione sul proprio appello incidentale, anche in relazione alla CTU; 2) extrapetizione e inammissibilità dell'appello della contribuente, assumendo che la CTR avesse deciso su temi non dedotti in primo grado, in particolare su errori dei verificatori e su questioni IVA; 3) violazione della disciplina sulla dichiarazione IVA tardiva, perché la CTU avrebbe valorizzato una dichiarazione da considerarsi omessa; 4) violazione dell'art. 109 TUIR per l'inerenza di alcuni costi, contestando sia spese estranee all'oggetto sociale sia spese documentate con fatture recanti indirizzi non aggiornati. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi di entrambi i ricorsi, ribadendo in particolare i principi sull'onere di specifica deduzione e autosufficienza del ricorso, sui limiti del sindacato di legittimità rispetto alla CTU e al merito, sulla necessità che le questioni siano state ritualmente introdotte nei gradi di merito e sulla distribuzione dell'onere probatorio in tema di deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili i motivi che contestavano la motivazione della sentenza e il recepimento della CTU perché non autosufficienti o comunque formulati come dissenso sul merito; ha considerato inammissibile il motivo sul credito IVA per novità della questione non tempestivamente introdotta; ha respinto le censure sui costi perché volte a rivalutare il merito e perché la prova della deducibilità incombe sul contribuente, specie in presenza di fatture irregolari. Anche i motivi incidentali dell'Ufficio sono stati dichiarati inammissibili per genericità o difetto di specificità, salvo il motivo sull'inerenza che è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
fondamento del potere di accertamento induttivo utilizzato dall'Ufficio in presenza di omessa dichiarazione e irregolarità contabili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se inesistente o meramente apparente; il mero dissenso sulla CTU non integra di per sé il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro di deduzione dei vizi processuali, ma richiede specificità e autosufficienza nella rappresentazione del fatto processuale dedotto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
non possono essere invocati per contestare la valutazione del merito se il giudice ha semplicemente condiviso il risultato della CTU.
la deducibilità dei costi richiede prova di certezza, determinabilità, inerenza e competenza; l'onere probatorio grava sul contribuente.
la fattura priva dei requisiti di contenuto prescritti perde la presunzione di veridicità e può essere posta a base della contestazione dell'effettività dell'operazione.
artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario d'appello non sono ammissibili domande o motivi nuovi che allarghino il thema decidendum rispetto al primo grado.
richiamato dall'Ufficio nel ricorso incidentale in relazione al dedotto difetto di procura, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve essere motivata; tuttavia la censura di mancanza di motivazione deve essere specifica e riferita ai reali capi decisori.
l'omessa pronuncia deve essere denunciata indicando puntualmente domanda o eccezione ritualmente formulata e non esaminata.
artt. 2 e 7 d.P.R. n. 322/1998
richiamati per sostenere l'irrilevanza della dichiarazione IVA tardiva, ma la doglianza è stata ritenuta troppo generica.
art. 37, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972
invocato in relazione alla dichiarazione IVA tardiva; la Corte non ne ha valorizzato una lettura autonoma perché il motivo era privo di specificità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura su questioni non esaminate dalla sentenza impugnata è inammissibile se non si allega e si indica specificamente dove e quando la questione sia stata ritualmente dedotta nei gradi di merito.
- Il vizio di motivazione apparente non può essere fondato sul semplice fatto che il giudice abbia aderito alla CTU: occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non è consentito trasformare il dissenso sulla valutazione delle prove in censura di legittimità; l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, non singoli elementi istruttori.
- Nel processo tributario non sono ammissibili in appello questioni nuove che amplino il thema decidendum rispetto al ricorso introduttivo.
- La deducibilità dei costi è subordinata alla prova, a carico del contribuente, di certezza, determinabilità, inerenza e competenza; in presenza di fatture irregolari l'Amministrazione può contestarne l'effettività.
- L'inerenza di un costo non è esclusa in via automatica dal fatto che l'operazione sia estranea all'oggetto sociale, ma tale circostanza assume valore solo indiziario.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede la puntuale individuazione della domanda o eccezione non esaminata e dei relativi atti processuali, senza demandare alla Corte una ricerca autonoma negli atti.
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