Cassazione Civile, Ordinanza n. 34892/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società telefonica)
La controversia
La lite nasce dal mancato inserimento del recapito telefonico e del numero di fax dello studio di un'avvocata nelle edizioni cartacee 2010-2011 e 2011-2012 delle Pagine Bianche e delle Pagine Gialle. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta perché la cliente non avrebbe allegato il documento di identità richiesto dalle condizioni generali di contratto per l'inserimento negli elenchi. In appello, invece, veniva ritenuto che la società di telefonia avesse violato buona fede e l'obbligo di informare la cliente dell'incompletezza della documentazione, nonostante il modulo fosse stato reinviato tre volte; veniva quindi riconosciuto un danno patrimoniale da perdita di chance, liquidato equitativamente in 3.000 euro complessivi, oltre all'esclusione del danno reputazionale per difetto di prova. Gli eredi ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c. e vizi motivazionali, per mancata indicazione dei criteri di liquidazione equitativa; 2) violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2059, 2697 e 2729 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2 e 3 Cost., per avere negato il danno reputazionale ritenendo necessaria una lesività diffamatoria; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: uno processuale, contro l'esclusione della propria memoria ex art. 190 c.p.c. ritenuta inammissibile perché eccedente la replica; uno sostanziale, per contestare la propria responsabilità, negando la violazione della buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale sulla memoria ex art. 190 c.p.c., affermando che in tale fase le parti possono solo replicare e illustrare le difese già svolte, senza introdurre questioni nuove. Ha anche respinto la censura sulla buona fede, ribadendo che il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarietà e di informazione nella fase esecutiva del rapporto, e che nella specie la società, non avendo avvertito la cliente dell'incompletezza della documentazione, aveva legittimamente integrato una violazione di tale dovere. Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso che la liquidazione equitativa del danno fosse arbitraria o priva di motivazione, rilevando che la Corte territoriale aveva valorizzato un dato obiettivo di perdita di fatturato e aveva liquidato il pregiudizio come perdita di chance in misura non manifestamente sproporzionata. Ha inoltre negato il danno reputazionale, perché esso non è in re ipsa e richiede allegazione e prova delle conseguenze concrete. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile come non motivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le memorie di replica consentono solo di replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente difese già svolte, non di introdurre questioni nuove o nuove conclusioni
la correttezza opera come dovere oggettivo di solidarietà nel rapporto obbligatorio e può imporre anche obblighi di informazione verso l'altra parte
richiamato in parallelo all'art. 1175 c.c. per fondare doveri di comportamento conformi a buona fede nell'esecuzione del rapporto
invocato dai ricorrenti per la responsabilità da inadempimento; la Corte conferma che la mancata informazione può integrare inadempimento rilevante
richiamato ai fini del nesso tra inadempimento e danno risarcibile
la liquidazione equitativa è legittima se il giudice indica, anche sommariamente, i criteri seguiti e gli elementi valutati
richiamato per il danno reputazionale, che però richiede allegazione e prova delle conseguenze concrete
richiamato per il danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa
richiamato sul riparto dell'onere probatorio, in particolare per la dimostrazione del danno
richiamato in relazione alla prova presuntiva del danno reputazionale, non ritenuta sufficiente nel caso concreto
richiamato tra le censure dei ricorrenti, ma non accolto
richiamato tra le censure dei ricorrenti in tema di valutazione delle prove, ma non accolto
art. 111 Cost.
richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce il sindacato solo entro il minimo costituzionale
art. 2 Cost.
fondamento costituzionale del principio di solidarietà che informa la correttezza e buona fede
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela della reputazione personale
richiamato nel terzo motivo sulle spese, poi ritenuto non idoneo a censurare specificamente la decisione
richiamato nel terzo motivo sulle spese, poi ritenuto non decisivo nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo, in caso di rigetto, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei rapporti contrattuali il principio di buona fede oggettiva impone non solo il rispetto delle prestazioni pattuite, ma anche il dovere di informare la controparte di circostanze che impediscano o rendano incompleto l'adempimento richiesto, quando ciò sia necessario per preservarne l'interesse.
- Le memorie depositate nella fase ex art. 190 c.p.c. non possono introdurre nuove questioni o nuove conclusioni, ma soltanto replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente difese già tempestivamente svolte.
- La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se manca del tutto la motivazione sui criteri adottati, oppure se i criteri sono manifestamente incongrui, contraddittori o sproporzionati rispetto al caso concreto.
- Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente quando il giudice individui un ancoraggio fattuale oggettivo e tenga conto dell'inevitabile incertezza del risultato perduto.
- Il danno alla reputazione o all'immagine professionale non è in re ipsa: deve essere allegato e provato nelle sue conseguenze concrete, anche per presunzioni, non bastando la sola allegazione del fatto lesivo.
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