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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34890/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un soggetto che aveva subito un sinistro stradale per una sconnessione del manto stradale aveva convenuto davanti al Giudice di pace il comune proprietario della strada e due imprese che avevano eseguito lavori sul tratto interessato, chiedendo il risarcimento dei danni; i convenuti avevano chiamato in garanzia le rispettive assicurazioni. Dopo la declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di pace, il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente la responsabilità dei convenuti e configurabile un'autoresponsabilità dell'attore. In appello, la Corte territoriale aveva invece affermato la responsabilità del comune ex art. 2051 c.c. e lo aveva condannato al risarcimento, ma aveva anche disposto la compensazione solo parziale delle spese tra l'attore e le imprese risultate estranee al sinistro, ponendo a carico dell'attore il 50% delle spese del doppio grado verso tali imprese. Il ricorso per cassazione, proposto dall'attore, censurava esclusivamente il capo sulle spese: con il primo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che l'evocazione in giudizio delle imprese era stata provocata dalle indicazioni fornite dal comune, che aveva addossato a tali imprese la responsabilità dei lavori e del dissesto; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 91 c.p.c., affermando che non poteva essere condannata alle spese una parte sostanzialmente vittoriosa e che il principio di soccombenza era stato violato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'attore aveva comunque scelto di citare le due imprese, sulla base di una propria valutazione della possibile responsabilità o corresponsabilità delle stesse, e avrebbe potuto verificare autonomamente le indicazioni ricevute anche mediante accesso agli atti; inoltre ha rilevato che la Corte d'appello aveva già tenuto conto delle difficoltà dell'attore nell'individuazione dei responsabili, disponendo una compensazione parziale delle spese. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il principio di soccombenza non era violato: nei confronti delle imprese l'attore era risultato soccombente, essendo stata accertata l'infondatezza della pretesa nei loro confronti, e il giudice di merito aveva legittimamente modulato il regolamento delle spese in ragione delle peculiarità della controversia. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è stata affermata in appello nei confronti del comune proprietario della strada, ma tale profilo non è stato oggetto di cassazione; la Corte di legittimità richiama il dato solo come premessa fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto infondato perché il fatto allegato non era decisivo nei termini prospettati e la motivazione della sentenza impugnata era congrua e sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata esclusa poiché il regolamento delle spese operato dal giudice di merito è stato ritenuto conforme all'art. 91 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza consente di porre le spese a carico della parte che ha dato causa al giudizio con una domanda poi accertata infondata; nel caso concreto l'attore è risultato soccombente verso le imprese chiamate in causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati dichiarati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione è richiamata come base del contributo unificato raddoppiato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto per la decisione della Corte.

Massime di principio

  • Chi cita in giudizio un terzo risponde delle spese se la pretesa nei suoi confronti viene accertata infondata, anche quando l'iniziativa sia stata sollecitata da indicazioni provenienti da un altro convenuto, salvo che il giudice ritenga, in concreto, di compensare in tutto o in parte le spese per particolari ragioni.
  • Il principio di soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, va verificato separatamente per ciascun rapporto processuale: la parte può risultare vittoriosa rispetto ad alcuni convenuti e soccombente rispetto ad altri.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere accolta quando la sentenza impugnata abbia già considerato le circostanze rilevanti e abbia fornito una motivazione logicamente coerente sulla ripartizione delle spese.
  • Il giudice di merito conserva un margine di apprezzamento nel compensare, in tutto o in parte, le spese di lite in presenza delle peculiarità del caso concreto e delle difficoltà nell'individuazione del soggetto responsabile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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