Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società creditrice aveva notificato a una società debitrice un atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace. La debitrice ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al Tribunale, deducendo la nullità del precetto perché non indicava il provvedimento che aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo, come richiesto dall'art. 654, comma 2, c.p.c. Il Tribunale, però, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza per valore e ha dichiarato competente il Giudice di Pace. La società opponente ha quindi chiesto il regolamento di competenza sostenendo che la censura riguardava un vizio formale del precetto, da far valere con opposizione agli atti esecutivi, materia attribuita alla competenza del Tribunale quale giudice dell'esecuzione. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del regolamento e per la competenza del Tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza. Ha affermato che la mancata indicazione, nel precetto, del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo integra un vizio del precetto stesso, denunciabile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 479, 480 e 654 c.p.c. Poiché l'opposizione agli atti esecutivi riguarda la regolarità formale del precetto ed è devoluta al giudice dell'esecuzione, e poiché per l'esecuzione forzata competente è il Tribunale, la competenza spetta al Tribunale territorialmente competente. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con spese rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio per contestare la regolarità formale del precetto e degli atti del processo esecutivo; la relativa competenza appartiene al giudice dell'esecuzione.
art. 654, comma 2, c.p.c.
Il precetto deve indicare il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo; la sua omissione determina nullità del precetto.
art. 479 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 480 e 654 c.p.c. come parte del combinato disposto che impone la corretta formazione del precetto.
art. 480 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 479 e 654 c.p.c. quale norma disciplinante il contenuto del precetto e i requisiti formali dell'intimazione.
art. 7, comma 1, c.p.c.
Richiamato dal giudice a quo nel dichiarare l'incompetenza per valore, ma la Corte risolve la questione affermando la competenza funzionale del Tribunale per l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Massime di principio
- La mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il titolo monitorio integra un vizio formale del precetto, deducibile con opposizione agli atti esecutivi.
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è lo strumento per far valere i vizi formali del precetto anche se l'atto è stato notificato prima dell'inizio dell'esecuzione forzata.
- La competenza sulle opposizioni agli atti esecutivi spetta al giudice dell'esecuzione; quando l'esecuzione forzata è devoluta al Tribunale, anche l'opposizione va proposta dinanzi al Tribunale territorialmente competente.
- Il giudice non può qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione quando la censura investe solo la regolarità formale del precetto e non il diritto di procedere ad esecuzione.
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