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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34889/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un istituto di credito, poi succeduto da una società veicolo cessionaria del credito, aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili, posta in essere da un debitore e dalla moglie. La banca vantava un credito derivante da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e da ulteriori esposizioni per mutui fondiari ipotecari. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato il gravame dei coniugi, ritenendo integrati credito, eventus damni e scientia damni, e dichiarando inammissibile la produzione di nuova documentazione in appello per violazione del contraddittorio. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile la documentazione nuova; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 2740 c.c., sostenendo che la lesione della garanzia patrimoniale andasse valutata al momento dell'atto e che allora mancasse prova del pregiudizio; 3) violazione degli artt. 2901, 2932 e 2697 c.c., deducendo che il debitore, al tempo dell'atto, era solo socio di minoranza e non amministratore della società debitrice; 4) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., contestando la legittimazione attiva della società subentrata/mandataria costituita in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello non aveva escluso i documenti per mera tardività ex art. 345 c.p.c., ma perché prodotti senza istanza di ammissione e dunque in violazione del contraddittorio; per tale profilo, mancava una specifica censura. Anche i motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, già motivatamente accertate dalla corte territoriale; inoltre il richiamo all'art. 2932 c.c. è stato giudicato inconferente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non era indicato in quali atti di merito fosse stata sollevata la questione della legittimazione, ed è stato comunque ritenuto infondato perché la società era costituita quale mandataria del cessionario del credito, quindi legittimata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è stata confermata come rimedio esperibile quando l'atto di disposizione patrimoniale pregiudichi la garanzia del creditore e risulti la consapevolezza del pregiudizio.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato come parametro della garanzia patrimoniale generica del creditore, la cui lesione viene in rilievo nell'azione revocatoria.

  • art. 184 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di produzione documentale in appello; la Corte ne ha escluso la decisività rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 345 c.p.c.

    Norma richiamata per contestare la produzione di documenti nuovi in appello; la Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità era fondata non sulla sola tardività, ma sulla mancata richiesta di ammissione e sulla violazione del contraddittorio.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nel ricorso in modo inconferente rispetto alle questioni effettivamente decise.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per il riparto dell'onere probatorio, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a rivalutare il merito già accertato.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta carenza di legittimazione attiva, ma senza specifica autosufficiente indicazione delle deduzioni di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in tema di interesse ad agire/legittimazione; la Corte ha escluso il vizio poiché la mandataria agiva per la cessionaria del credito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione, ma senza rilievo decisivo nel caso concreto.

  • art. 375 c.p.c.

    Citatato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    Citatato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citatato per la proposta del relatore e la fissazione della camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale semplificata e la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non investe la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se formalmente richiama norme astrattamente pertinenti.
  • La censura che mira a contestare l'apprezzamento di merito sulla sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni è inammissibile se non denuncia un vizio specifico della motivazione o la violazione di una regola giuridica e si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • In tema di produzione documentale in appello, la mera tardività non esaurisce il tema se il giudice fonda la decisione sulla violazione del contraddittorio e sulla mancanza di una specifica istanza di ammissione: il ricorso deve colpire proprio tale base decisoria.
  • La doglianza sulla legittimazione processuale è inammissibile se non indica in modo autosufficiente dove e come la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito; inoltre, chi agisce quale mandataria di un soggetto legittimato è a sua volta legittimato a stare in giudizio nei limiti del mandato.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, il creditore deve poter far valere l'inefficacia degli atti dispositivi idonei a rendere più difficile la soddisfazione coattiva del credito, quando risulti il pregiudizio alla garanzia patrimoniale e la consapevolezza del pregiudizio da parte del disponente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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