Cassazione Civile, Ordinanza n. 34898/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società di autotrasporti contro una società poi dichiarata fallita, che aveva chiesto il pagamento di una fattura non saldata. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo tardiva la riassunzione del giudizio dopo l'interruzione conseguente al fallimento della parte opposta; la Corte d'appello aveva confermato, individuando come momento di decorrenza del termine di riassunzione la comunicazione via PEC del provvedimento di anticipazione dell'udienza e non l'udienza in cui il giudice aveva dichiarato l'interruzione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità/contrasto irriducibile della motivazione della sentenza d'appello, perché avrebbe indicato in modo incompatibile due diversi dies a quo per la riassunzione; (2) violazione degli artt. 43 l.fall., 300 e 305 c.p.c., per avere ritenuto tardiva la riassunzione decorrendo il termine dalla comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza; (3) violazione degli artt. 300-305 c.p.c., 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., sostenendo che la semplice comunicazione di cancelleria non può far decorrere il termine di riassunzione, in quanto non proveniente dalla parte onerata di comunicare l'evento interruttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 12154/2021, secondo cui, in caso di fallimento di una parte, il termine per riassumere o proseguire il processo decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione, non già da una mera comunicazione di cancelleria o dal momento dell'evento interruttivo in sé. Poiché nel caso concreto la riassunzione era stata depositata il 18 gennaio 2017 e la dichiarazione di interruzione era stata resa all'udienza del 25 novembre 2016, l'atto andava considerato tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché esamini le questioni ulteriori rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 305 c.p.c.
il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell'atto che rende conoscibile l'interruzione; nel caso di fallimento, secondo il principio applicato, dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti.
artt. 300-301 c.p.c.
richiamati nel confronto con la disciplina speciale dell'interruzione; non sono la base prevalente della soluzione, che valorizza la specialità dell'art. 43 l.fall.
art. 43 l.fall.
la disciplina fallimentare comporta l'interruzione automatica del processo nei rapporti patrimoniali e impone regole speciali sulla prosecuzione/riassunzione, in rapporto di specialità rispetto al codice di procedura civile.
art. 52 l.fall.
richiamato per delimitare le ipotesi di improcedibilità delle domande di credito, diverse dalla riassunzione del processo interrotto.
art. 93 l.fall.
richiamato anch'esso nel contesto delle domande di credito e della loro disciplina concorsuale.
art. 133 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere per analogia che la comunicazione di cancelleria non dovrebbe far decorrere il termine breve; la Corte non fonda su tale norma la propria decisione.
art. 136 c.p.c.
invocato dalla ricorrente contro l'idoneità della comunicazione di cancelleria a far decorrere il termine di riassunzione.
art. 45 disp. att. c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di comunicazioni di cancelleria e loro efficacia processuale.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3 e 4; n. 4 del primo comma; n. 3
norma sul controllo di legittimità utilizzata per qualificare i tre motivi di ricorso come violazione di legge e nullità della sentenza/ del procedimento.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel primo motivo per dedurre un vizio di motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d'appello.
art. 176, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che, quando la dichiarazione di interruzione avvenga in udienza, essa è già conosciuta dalle parti presenti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale in cassazione, citata nella parte processuale dell'ordinanza.
Massime di principio
- In caso di fallimento di una parte, l'interruzione del processo operante ipso iure non fa decorrere il termine di riassunzione dalla mera conoscenza di fatto dell'evento, ma dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione.
- La dichiarazione giudiziale di interruzione è il fatto processuale che, in materia fallimentare, concretizza il dies a quo del termine ex art. 305 c.p.c., perché offre un dato certo, prevedibile e uniformemente verificabile per tutte le parti.
- Una comunicazione di cancelleria che anticipi o fissi l'udienza, pur contenendo riferimenti al fallimento, non sostituisce la dichiarazione giudiziale di interruzione ai fini della decorrenza del termine di riassunzione.
- Nella ricostruzione del rapporto tra art. 43 l.fall. e artt. 299-305 c.p.c., la disciplina speciale concorsuale prevale e orienta l'individuazione dell'atto idoneo a rendere legale la conoscenza dell'interruzione.
- Quando la dichiarazione di interruzione è pronunciata in udienza, il termine per la riassunzione decorre da quel momento, poiché la dichiarazione è già portata a conoscenza delle parti presenti.
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