Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La lite nasce dall'acquisto, da parte di due ex conviventi, di un immobile in comunione e pro indiviso, finanziato con mutuo fondiario e con spese di ristrutturazione e arredo. Dopo la cessazione della relazione, in un primo giudizio veniva sciolta la comunione e attribuita la piena proprietà dell'immobile a uno dei due, con conguaglio e regolazione di alcune poste economiche; in quella sede la domanda riconvenzionale di rimborso delle somme anticipate veniva dichiarata non esaminabile per ragioni processuali. In un successivo giudizio, l'ex convivente che aveva sostenuto gli esborsi chiedeva la condanna dell'altra alla restituzione della metà delle somme anticipate per acquisto, ristrutturazione e finitura dell'immobile, invocando in sostanza l'arricchimento senza causa o comunque il rimborso delle spese. La controparte eccepiva il giudicato e, in subordine, l'infondatezza e la prescrizione. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha qualificato la domanda come domanda restitutoria e l'ha rigettata per difetto di prova degli esborsi, ritenendo non sufficiente la documentazione prodotta né la mera non contestazione di alcuni fatti. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte violazioni di legge e omesso esame: il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente riqualificato la domanda, confondendo il petitum dell'azione di arricchimento senza causa con il suo parametro di quantificazione, che la prova potesse essere tratta per presunzioni dagli accertamenti tecnici e dal precedente giudizio divisionale, e che la non contestazione di alcuni costi fosse stata ingiustamente disattesa. Con il secondo motivo si censurava il mancato esame della domanda restitutoria per la parte relativa al mutuo, ritenuta dal giudice di merito coperta da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla pretesa errata qualificazione della domanda, osservando che il giudice del rinvio, dopo la cassazione per difetto di esame della domanda, era libero di interpretare la domanda e di qualificare diversamente il rapporto, senza essere vincolato a una pretesa pronuncia rescindente sul punto. Ha inoltre escluso che si fosse formato un giudicato sulla qualificazione giuridica della domanda o sui suoi presupposti di fatto, precisando che il precedente giudizio precludeva solo le poste già coperte da giudicato formale, in particolare quelle relative alle rate di mutuo. Quanto alla prova, ha condiviso l'apprezzamento della Corte d'appello secondo cui la domanda restitutoria non era adeguatamente dimostrata, perché i preventivi e l'unica fattura prodotti non bastavano a provare l'intero esborso e la differenza di valore dell'immobile non consentiva di presumere il pagamento delle somme richieste. Ha anche respinto la censura sulla non contestazione, rilevando che il ricorrente non aveva assolto l'onere di specifica allegazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte territoriale aveva escluso l'esame della domanda sulle rate di mutuo proprio perché già coperta da giudicato. Il controricorso non ha ottenuto la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di ultrapetizione e del rispetto del chiesto e pronunciato, ma escluso il relativo vizio perché la qualificazione della domanda resta potere del giudice.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente; la Corte ribadisce la possibilità per il giudice di applicare una norma diversa da quella prospettata dalla parte.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla non contestazione; la Corte richiede specifica allegazione e trascrizione degli atti per denunciare il vizio.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori nella valutazione di merito.
Citato nella vicenda processuale come motivo di appello dichiarato infondato.
Richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale, poi rilevante nel percorso processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo ritiene inammissibile/inconferente rispetto alla decisione impugnata.
Richiamato come norma sull'azione di arricchimento senza causa; la Corte sottolinea che il ricorrente confonde il petitum dell'azione con il criterio di quantificazione e che, in concreto, la domanda era stata intesa come restitutoria.
Richiamato tra le norme invocate; non viene affermato un principio autonomo su tale disposizione.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte conferma che l'attore deve provare gli esborsi posti a fondamento della domanda.
Richiamato per le presunzioni; la Corte esclude che la differenza di valore dell'immobile possa costituire prova presuntiva sufficiente degli esborsi rivendicati.
Richiamato tra le norme invocate; non emerge una specifica interpretazione autonoma.
Richiamato in relazione al giudicato; la Corte distingue tra giudicato sostanziale e giudicato formale, limitando la preclusione alle sole poste già decise.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie censure processuali; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di legittimità processuale; la Corte non ravvisa violazioni.
Richiamato dalla controricorrente per responsabilità aggravata; la Corte rigetta la domanda perché non ricorrono i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudizio di cassazione con rinvio deriva da un'annullamento per difetto di esame della domanda, il giudice del rinvio conserva piena libertà nel qualificare giuridicamente la domanda e nel interpretare il titolo, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto e resti nei limiti oggettivi tracciati dalla sentenza rescindente.
- La preclusione da giudicato va distinta a seconda che la decisione precedente abbia inciso sul merito o solo sul processo: una statuizione di carattere processuale produce giudicato formale e non impedisce, di regola, la riproposizione della domanda in un nuovo giudizio, salvo le sole poste già definitivamente decise nel merito.
- Chi agisce per la restituzione di somme o per un indebito arricchimento deve provare in modo adeguato gli esborsi effettuati e il loro collegamento con la pretesa azionata; la mera allegazione di preventivi, di una documentazione parziale o dell'incremento di valore del bene non basta, di per sé, a dimostrare l'intero credito.
- La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte può rilevare solo se il fatto sia stato specificamente allegato e la censura in cassazione richiede l'indicazione puntuale degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inidoneo a scardinare l'accertamento di merito.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della domanda o delle prove rispetto a quella del giudice di merito: occorre individuare un effettivo error iuris o un vizio motivazionale nei limiti attualmente denunciabili.
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