Cassazione Civile, Ordinanza n. 11366/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società di persone, recuperando un maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci, oltre a maggiori imponibili IRAP e maggiori corrispettivi IVA, per complessivi euro 239.073,00. L'accertamento era fondato sugli studi di settore. La CTP aveva solo parzialmente ridotto i ricavi accertati, mentre la CTR aveva annullato integralmente gli avvisi. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) nullità della sentenza per difetto dei requisiti motivazionali ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché priva della ricostruzione del contenuto dell'avviso, delle difese di primo grado e delle statuizioni impugnate; 2) violazione delle norme sugli accertamenti e sugli studi di settore, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente la motivazione dell'avviso e nel negare rilevanza alla mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio; 3) motivazione meramente apparente; 4) ultrapetizione/extrapetizione per aver rimesso in discussione lo standard applicabile nonostante la questione non fosse più controversa in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia sulla falsa applicazione della disciplina degli studi di settore. Ha affermato che l'accertamento standardizzato, una volta attivato il contraddittorio, può sorreggere l'accertamento anche sulla base delle presunzioni che ne derivano; il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze idonee a giustificare uno scostamento rispetto allo standard, mentre all'Ufficio spetta dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto. Poiché la CTR aveva invece annullato gli avvisi sul presupposto che gli studi di settore dessero luogo solo a presunzioni semplici insufficienti e che la mancata comparizione del contribuente non fosse rilevante, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente lo invocava per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte non si è pronunciata nel merito del motivo perché assorbito.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo fondato anche sugli studi di settore, una volta svolto il contraddittorio con il contribuente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione dell'avviso; non esaminato autonomamente per assorbimento.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sull'accertamento; non esaminato autonomamente per assorbimento.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427
Costituisce la base normativa degli studi di settore applicati al caso.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamato come parte della disciplina degli studi di settore su cui si fondava l'accertamento.
Richiamato nel motivo dell'Ufficio in tema di presunzioni.
Richiamato nel motivo dell'Ufficio in tema di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Citato nel secondo motivo come richiamato dalla ricorrente, ma nel testo non emerge una specifica interpretazione della norma.
Richiamato nel quarto motivo per denuncia di ultrapetizione/extrapetizione; il motivo è stato assorbito.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel quarto motivo in tema di limiti alle domande/eccezioni in appello; motivo assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di ricorso per la denuncia di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro di ricorso per le censure di nullità della sentenza e violazione di norme processuali.
Consente la partecipazione all'eventuale discussione orale della parte intimata costituita solo a tale fine.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma sul procedimento camerale richiamata per la fissazione della trattazione.
Norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
art. 1-bis, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
Ha introdotto le disposizioni procedurali applicate alla trattazione camerale.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo con il contribuente è passaggio essenziale: la valutazione standardizzata diviene idonea a sostenere l'accertamento quando sia stata attivata la procedura e il contribuente non fornisca elementi contrari sufficienti.
- Gli studi di settore, pur essendo elaborazioni statistiche, possono integrare presunzioni utili all'accertamento analitico-induttivo; in presenza di scostamento rispetto ai ricavi dichiarati, l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente deve allegare e provare circostanze specifiche che giustifichino un risultato economico inferiore.
- La mancata comparizione del contribuente al contraddittorio preventivo, se non giustificata, rafforza il valore presuntivo dei risultati degli studi di settore e non impedisce l'utilizzo dell'accertamento standardizzato.
- Se la decisione di merito ha erroneamente escluso la rilevanza probatoria degli studi di settore e del contraddittorio, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della controversia.
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