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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11366/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società di persone, recuperando un maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci, oltre a maggiori imponibili IRAP e maggiori corrispettivi IVA, per complessivi euro 239.073,00. L'accertamento era fondato sugli studi di settore. La CTP aveva solo parzialmente ridotto i ricavi accertati, mentre la CTR aveva annullato integralmente gli avvisi. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) nullità della sentenza per difetto dei requisiti motivazionali ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché priva della ricostruzione del contenuto dell'avviso, delle difese di primo grado e delle statuizioni impugnate; 2) violazione delle norme sugli accertamenti e sugli studi di settore, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente la motivazione dell'avviso e nel negare rilevanza alla mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio; 3) motivazione meramente apparente; 4) ultrapetizione/extrapetizione per aver rimesso in discussione lo standard applicabile nonostante la questione non fosse più controversa in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia sulla falsa applicazione della disciplina degli studi di settore. Ha affermato che l'accertamento standardizzato, una volta attivato il contraddittorio, può sorreggere l'accertamento anche sulla base delle presunzioni che ne derivano; il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze idonee a giustificare uno scostamento rispetto allo standard, mentre all'Ufficio spetta dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto. Poiché la CTR aveva invece annullato gli avvisi sul presupposto che gli studi di settore dessero luogo solo a presunzioni semplici insufficienti e che la mancata comparizione del contribuente non fosse rilevante, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo con il contribuente è passaggio essenziale: la valutazione standardizzata diviene idonea a sostenere l'accertamento quando sia stata attivata la procedura e il contribuente non fornisca elementi contrari sufficienti.
  • Gli studi di settore, pur essendo elaborazioni statistiche, possono integrare presunzioni utili all'accertamento analitico-induttivo; in presenza di scostamento rispetto ai ricavi dichiarati, l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente deve allegare e provare circostanze specifiche che giustifichino un risultato economico inferiore.
  • La mancata comparizione del contribuente al contraddittorio preventivo, se non giustificata, rafforza il valore presuntivo dei risultati degli studi di settore e non impedisce l'utilizzo dell'accertamento standardizzato.
  • Se la decisione di merito ha erroneamente escluso la rilevanza probatoria degli studi di settore e del contraddittorio, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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