Cassazione Civile, Ordinanza n. 11316/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla società poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la revoca di pagamenti, per complessivi euro 31.828,20, eseguiti in favore della controparte nei sei mesi anteriori alla declaratoria di insolvenza e all'ammissione alla procedura. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello ha respinto l'appello ritenendo inammissibile la revocatoria perché i pagamenti rientravano nell'arco temporale coperto dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, norma che equipara tali pagamenti a quelli di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. con riguardo agli effetti, e ha anche escluso l'illegittimità costituzionale della disposizione. Nel ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria deduce due censure: 1) violazione dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008 e, di riflesso, dell'art. 67, comma 2, l.fall., sostenendo che l'esenzione dalla revocatoria opererebbe solo per pagamenti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa; 2) violazione dell'art. 23 l. n. 87/1953 e dell'art. 67, comma 2, l.fall., sostenendo la manifesta incostituzionalità della norma per arbitrarietà e irragionevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008 riguarda tutti i pagamenti eseguiti da Alitalia nel periodo indicato dalla norma, e non solo quelli funzionali alla continuità aziendale, poiché la disciplina opera come se vi fosse un piano attestato di risanamento, pur in sua assenza, e dunque ogni pagamento compiuto in quel lasso temporale è equiparato a quelli esenti ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. La Corte ha inoltre ribadito che la norma non presenta profili di incostituzionalità, in quanto giustificata dall'esigenza di preservare l'intervento pubblico a sostegno del servizio di aerotrasporto nazionale e della continuità aziendale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come norma generale sulla revocatoria fallimentare, rispetto alla quale la disciplina speciale dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008 opera quale deroga/esenzione.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
È il parametro di comparazione cui sono equiparati, quanto agli effetti, i pagamenti eseguiti nel periodo considerato, come se fossero effettuati in attuazione di un piano attestato di risanamento.
art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008
L'esenzione dalla revocatoria riguarda qualunque pagamento eseguito nel periodo individuato dalla norma, non solo quelli funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa; la disposizione opera in modo speciale e derogatorio rispetto alla revocatoria ordinaria/fallimentare.
art. 4 d.l. n. 347/2004
È richiamato quale base dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria.
La doglianza di incostituzionalità è stata ritenuta infondata, non emergendo profili di arbitrarietà o irragionevolezza della norma denunciata.
È il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto a fondamento dei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'esenzione speciale dalla revocatoria prevista da una norma settoriale va interpretata secondo il suo tenore letterale e sistematico: se il legislatore equipara determinati pagamenti a quelli compiuti in esecuzione di un piano attestato, la tutela opera per tutti i pagamenti ricompresi nel periodo normativamente individuato, senza un ulteriore requisito di funzionalità da accertare caso per caso, salvo diversa previsione testuale.
- Quando una disciplina derogatoria alla revocatoria fallimentare è giustificata da un intervento pubblico finalizzato alla continuità aziendale e al risanamento di un'impresa di interesse pubblico, la disparità di trattamento tra creditori non è di per sé irragionevole se trova una plausibile ratio nell'obiettivo perseguito dal legislatore.
- Nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale, la censura di arbitrarietà o irragionevolezza deve confrontarsi con la ratio della norma: se la scelta legislativa è coerente con finalità di interesse generale e non appare implausibile, la questione va respinta.
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