Cassazione Civile, Ordinanza n. 11322/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della adesione della controricorrente, rilevando che ciò comporta l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto senza pronuncia sul merito delle censure.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel corso del giudizio di legittimità, però, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dal legale rappresentante e dal difensore. La controricorrente ha aderito espressamente alla rinuncia tramite il proprio difensore. Non emergono dal testo ulteriori profili sostanziali della controversia originaria, né i motivi di ricorso proposti, perché la decisione si arresta alla rinuncia in cassazione.
Norme richiamate
"la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e ... la sua accettazione da parte della controricorrente esclude la condanna alle spese"
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la condanna della controricorrente alle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando risulti accettata dalla parte controricorrente.
- L'adesione del controricorrente alla rinuncia esclude la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia sottostante.
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