Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società commerciale)
La controversia
La procedura in amministrazione straordinaria aveva promosso azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., per ottenere la revoca di pagamenti effettuati in favore della controparte per complessivi euro 3.304.692,75. La Corte d'appello aveva respinto l'appello contro il rigetto della domanda, ritenendo operante l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008, conv. in l. n. 11 del 2008, che equipara determinati atti e pagamenti effettuati da Alitalia nel periodo indicato a quelli sottratti a revocatoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., sostenendo che l'esenzione speciale fosse un'eccezione in senso stretto tardivamente non proposta dalla controparte; (2) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008; (3) violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello considerato solo i pagamenti successivi al decreto-legge e non quelli anteriori, che la disciplina speciale non avrebbe potuto coprire. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili i motivi relativi ai pagamenti anteriori, osservando che il ricorso era carente nell'esposizione sommaria dei fatti e nell'autosufficienza, non consentendo di comprendere con precisione la decisione del primo giudice e le censure svolte in appello sui pagamenti ante decreto-legge.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha affermato che l'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008 opera direttamente per legge, senza necessità di un'eccezione di parte, sicché la censura sulla tardività dell'eccezione era infondata. Ha inoltre rilevato che le questioni di costituzionalità della norma erano già state scrutinare e respinte in precedenza. Quanto ai motivi sui pagamenti anteriori al decreto-legge, li ha dichiarati inammissibili per difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa e di autosufficienza, poiché il ricorso non consentiva di ricostruire la ratio della sentenza di primo grado né il contenuto specifico delle censure di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Costituisce la base della domanda di revoca proposta dalla procedura concorsuale.
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
Richiamato dalla norma speciale come parametro di equiparazione: i pagamenti effettuati nel periodo indicato sono trattati come quelli esenti da revocatoria perché eseguiti in attuazione di un piano attestato di risanamento.
art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 conv. in l. n. 11 del 2008
«Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia -Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 (...) sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione»
La disposizione produce una piena equiparazione ope legis sul piano degli effetti, con conseguente esenzione automatica dalla revocatoria per i pagamenti ricompresi nel periodo normativamente indicato.
Richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il ricorso non chiariva adeguatamente il contenuto delle censure e della decisione di merito sui pagamenti ante decreto-legge.
Invocato per sostenere che l'esenzione speciale fosse eccezione in senso stretto; la Corte respinge tale impostazione perché l'esenzione opera per effetto diretto della legge.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti rilevanti e gli elementi necessari alla completa cognizione della controversia, nonché l'indicazione sufficientemente specifica dei motivi e degli atti richiamati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini dell'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma speciale equipara determinati pagamenti a quelli sottratti a revocatoria, l'esenzione opera direttamente ex lege e non costituisce un'eccezione in senso stretto rimessa alla tempestiva allegazione della controparte.
- La deduzione di illegittimità costituzionale di una norma non è di per sé motivo di cassazione se il giudice di merito si limita a ritenere la questione non rilevante o manifestamente infondata; il relativo scrutinio appartiene alla Corte costituzionale e la questione può essere riproposta nei gradi successivi.
- Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di comprendere senza accesso agli atti esterni la vicenda processuale rilevante, la ratio della decisione impugnata e il contenuto delle censure svolte nei gradi precedenti; in difetto, i motivi sono inammissibili per carenza di autosufficienza.
- Quando si denuncia omessa pronuncia su motivi di appello, è necessario indicare in modo specifico il contenuto dei motivi stessi e la decisione del primo giudice, così da permettere di verificare se la Corte d'appello abbia davvero omesso di decidere oppure abbia deciso per relationem.
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