Cassazione Civile, Ordinanza n. 11319/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un socio di cooperativa edilizia, della delibera con cui il consiglio di amministrazione lo aveva escluso per asserito mancato adempimento delle obbligazioni sociali. Il socio aveva contestato la legittimità dell'esclusione sia in primo grado sia in appello, deducendo, tra l'altro, l'erronea valutazione della documentazione sulla sua morosità, la carenza di motivazione della delibera, il mancato rilievo di un lodo arbitrale che sarebbe stato incompatibile con la ricostruzione della cooperativa, l'assenza del requisito di gravità dell'inadempimento, la mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria, l'omessa condanna della cooperativa alla restituzione delle somme versate e una disparità di trattamento rispetto ad altri soci morosi non esclusi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che la morosità risultasse da delibere assembleari non impugnate e vincolanti per i soci, che non vi fosse prova di una specifica contestazione tempestiva e che la domanda risarcitoria e quella restitutoria non fossero fondate o ritualmente proposte nei termini dedotti. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi, tutti diretti a contestare la valutazione di fatto e la corretta applicazione delle norme sulla prova, sull'esclusione del socio cooperatore, sulla motivazione della sentenza, sul valore del lodo arbitrale, sulla gravità dell'inadempimento, sulla domanda risarcitoria e sulla restituzione delle somme versate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, terzi, quarti, quinti, sesti e settimi motivi mirassero sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, oppure difettassero di autosufficienza e specificità. In particolare, ha affermato che il primo motivo trasfigurava in violazione di legge una censura di merito sul contenuto del verbale consiliare; il secondo non rispettava il principio di specificità; il terzo non trascriveva né specificava adeguatamente il motivo di appello e non si confrontava con il giudicato formatosi sull'entità della morosità; il quarto non scalfiva la ratio della decisione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità dell'esclusione; il quinto non coglieva la ragione del rigetto della domanda risarcitoria, derivante dalla legittimità dell'esclusione; il sesto era generico e privo di autosufficienza quanto alla domanda di restituzione; il settimo chiedeva una rivalutazione comparativa dei comportamenti di altri soci morosi, attività riservata al giudice di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, soccombente.
Norme richiamate
La deduzione di violazione della norma non può essere usata per contestare una diversa lettura del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Nel giudizio di opposizione alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore, occorre verificare la riconducibilità del fatto contestato alla previsione statutaria e la gravità dell'inadempimento, ma la censura in cassazione deve investire specificamente la ratio della decisione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla lamentata carenza di motivazione della delibera, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Il ricorrente lo invoca per attribuire rilievo al lodo arbitrale, ma la Corte osserva che la doglianza non è autosufficiente e tende a rivalutare il merito.
La censura sull'onere della prova non supera il vaglio di legittimità quando mira a una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamato dal ricorrente in tema di esclusione per inadempimento, ma la Corte non ravvisa una violazione di legge, bensì una contestazione di merito.
La gravità dell'inadempimento è stata ritenuta accertata dai giudici di merito; la relativa critica è stata considerata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina la questione e la rigetta ritenendola infondata; inoltre il giudice interpreta la domanda secondo il suo contenuto sostanziale.
Il rigetto della domanda risarcitoria discende dalla riconosciuta legittimità dell'esclusione, che esclude il presupposto del preteso illecito.
Richiamato per la domanda restitutoria conseguente all'esclusione del socio; la Corte rileva però che la domanda non risultava ritualmente proposta in primo grado nei termini allegati.
Invocato come base per la restituzione delle somme versate, ma la censura è stata dichiarata generica e priva di autosufficienza.
Richiamato in via subordinata per la restituzione, ma la Corte non ne affronta nel merito l'applicabilità, rilevando l'inammissibilità della doglianza.
Richiamato in relazione alla dedotta disparità di trattamento tra soci morosi; la doglianza è stata ritenuta una richiesta di nuova valutazione di merito.
art. 3 Cost.
Invocato per sostenere la necessità di un trattamento uniforme tra i soci morosi, ma la censura è stata respinta perché mira a sovrapporre una diversa valutazione dei fatti.
La Corte richiama il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, la cui violazione comporta inammissibilità delle censure.
I motivi formulati come violazione di legge sono stati ritenuti, in sostanza, contestazioni di merito o non autosufficienti, quindi non ammissibili nel giudizio di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può consistere nella mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione ad alcune censure processuali, ma la Corte le ritiene comunque inammissibili per difetto di specificità o autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che non risultano neppure soddisfatti i requisiti minimi per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione di un socio cooperatore, la società ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'esclusione; il giudice deve verificare la riconducibilità concreta della condotta alla previsione statutaria e la gravità dell'inadempimento, senza sostituire la propria valutazione di opportunità a quella degli organi sociali.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge: la censura deve investire l'erronea interpretazione della norma, non la diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza: la parte deve trascrivere o almeno indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi decisivi della decisione o dell'appello che intende censurare.
- Quando la decisione impugnata fonda il rigetto su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorrente deve attaccarle tutte specificamente; l'omessa censura anche di una sola rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione.
- La domanda risarcitoria collegata all'illegittimità dell'atto di esclusione è infondata se la legittimità dell'esclusione è confermata, mancando il presupposto dell'illecito.
- Il giudice di merito interpreta la domanda in base al suo contenuto sostanziale e alle allegazioni complessive, non al solo tenore letterale delle espressioni usate; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per violazione dei limiti del chiesto e pronunciato o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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