Cassazione Civile, Ordinanza n. 11317/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che due clienti avevano affidato a un promotore finanziario somme di denaro, riferite in sentenza come parte del corrispettivo non dichiarato di una compravendita immobiliare, con l’accordo che tali importi fossero destinati all’acquisto di prodotti finanziari. Secondo i clienti, il promotore si era invece trattenuto le somme o comunque non le aveva impiegate come pattuito. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, condannando il promotore e la banca in solido. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo sussistente la responsabilità dell’intermediario ex art. 31 T.U.F. in relazione al nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni del promotore e l’illecito, e aveva escluso un concorso colposo dei clienti ai sensi dell’art. 1227 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 58/1998 e dell’art. 2049 c.c., per insussistenza del nesso di occasionalità necessaria, poiché gli accordi tra clienti e promotore sarebbero stati estranei all’attività professionale e finalizzati a occultare parte del prezzo dell’immobile; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata l’esistenza di un’obbligazione di investimento senza adeguato supporto probatorio; (3) violazione dell’art. 1227 c.c., per avere escluso il concorso di colpa dei clienti nonostante la loro asserita partecipazione all’accordo illecito di occultamento delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che l’accertamento del nesso di occasionalità necessaria tra illecito del promotore e mansioni svolte, così come la verifica delle circostanze rilevanti ai fini dell’art. 1227 c.c., sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, se congruamente motivati. Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che la sua violazione è configurabile solo quando l’onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove; inoltre, la decisione di merito non si era basata su una sola fonte, ma su una pluralità di elementi istruttori. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e sono stati dati gli avvisi per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 58/1998
La norma è letta come applicazione rafforzata dell’art. 2049 c.c.; la responsabilità dell’intermediario per l’illecito del promotore opera in presenza di un nesso di occasionalità necessaria, accertamento demandato al merito.
art. 2049 c.c.
Richiamato quale clausola generale della responsabilità indiretta di padroni e committenti, estesa in materia finanziaria a tutela degli investitori.
art. 1227 c.c.
La Corte richiama il tema del concorso di colpa del danneggiato, ma ribadisce che l’accertamento delle circostanze utili alla sua applicazione è valutazione di fatto del giudice di merito.
art. 1227 c.c.
L’apprezzamento della ricorrenza delle condizioni per l’applicazione del secondo comma è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se l’onere della prova viene posto a carico di una parte diversa da quella onerata secondo la regola di distribuzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, che non era stato dedotto dalla banca.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di responsabilità dell’intermediario per gli illeciti del promotore finanziario, l’accertamento del nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e il fatto dannoso è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La configurazione della responsabilità dell’intermediario ex art. 31 T.U.F. è letta in continuità con l’art. 2049 c.c. e, per finalità di protezione dell’investitore, non viene esclusa automaticamente dal fatto che il promotore abbia agito oltre i limiti delle istruzioni ricevute.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non ricorre quando il motivo contesti, in realtà, la valutazione delle prove raccolte.
- L’apprezzamento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede un’indagine di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Non è ammissibile in sede di legittimità dedurre, sotto la veste della violazione di legge, censure che mirano esclusivamente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio.
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