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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11310/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di revocatoria fallimentare proposta per recuperare tre pagamenti effettuati da una cooperativa a favore della controparte il 17 luglio 2007, il 18 luglio 2007 e il 6 agosto 2007, per complessivi euro 93.579,48. Il Tribunale aveva dato una soluzione diversa, ma la Corte d'appello di Firenze, in riforma, ha ritenuto tali pagamenti esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera a), l. fall., condannando la cooperativa alla restituzione delle somme. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e travisamento dei fatti, sostenendo che al momento dei pagamenti la società era già stata posta in liquidazione volontaria e che ciò avrebbe reso inoperante l'esenzione per i pagamenti "nei termini d'uso", perché riferita solo ai pagamenti necessari a mantenere in esercizio il ciclo produttivo; con il secondo ha dedotto violazione di legge e travisamento dei fatti, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provati i presupposti dell'esimente di cui all'art. 67, terzo comma, lettera a), e la conformità dei pagamenti ai termini d'uso, nonostante una pretesa contraddittorietà della motivazione e un erroneo uso delle regole probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: ha affermato che la liquidazione volontaria della società cooperativa non impedisce di per sé la continuità del ciclo produttivo, se questa sia utile ai fini liquidatori, salvo diversa previsione statutaria; quindi i pagamenti di fatture relative a forniture strumentali alla continuità aziendale possono rientrare nell'esenzione da revocatoria per pagamenti eseguiti nei termini d'uso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente volto a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, già sorretto da motivazione sufficiente, secondo cui i pagamenti erano conformi ai termini d'uso consolidati tra le parti e alle normali relazioni commerciali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, terzo comma, lettera a), l. fall.

    l'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti nei termini d'uso opera quando i pagamenti si collocano nelle normali relazioni commerciali tra le parti e non risultano anomali o atipici; la liquidazione volontaria della società non esclude automaticamente l'applicabilità dell'esimente se l'attività prosegue in funzione della liquidazione.

  • art. 2545-duodecies c.c.

    per le cooperative lo scioglimento rinvia alla disciplina dello scioglimento e della liquidazione prevista per le società di capitali.

  • art. 2484 c.c.

    richiamato quale disciplina applicabile alla fase di liquidazione a seguito dello scioglimento.

  • art. 2489 c.c.

    attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo diversa previsione statutaria o di nomina.

  • art. 2490 c.c.

    evocato per la relazione al bilancio annuale e per il collegamento con la professionalità e la diligenza dei liquidatori.

  • art. 2449 c.c.

    richiamato in chiave comparativa per evidenziare il superamento del previgente divieto generale di nuove operazioni sociali.

  • art. 2452 c.c.

    richiamato in chiave comparativa, nel sistema previgente, per il richiamo all'art. 2278 c.c.

  • art. 2278 c.c.

    citato nel confronto col previgente regime della liquidazione societaria.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa ripartizione dell'onere della prova, ma senza esito favorevole.

  • art. 2722 c.c.

    invocato dal ricorrente nel tentativo di contestare l'accertamento dei fatti e dell'eventuale accordo modificativo dei termini contrattuali.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per attaccare l'uso delle presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione presuntiva della conformità dei pagamenti ai termini d'uso.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la Corte lo considera parte di una critica di merito inammissibile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in modo analogo all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La liquidazione volontaria di una società non esclude, di per sé, la possibilità di porre in essere operazioni e pagamenti funzionali alla continuità dell'attività, quando tali atti siano utili alla liquidazione e non vi sia una diversa previsione statutaria o deliberativa.
  • L'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso richiede che i pagamenti siano conformi alle normali relazioni commerciali tra le parti e privi di connotati di anomalia o atipicità.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la doglianza sulla violazione di norme probatorie in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione di merito accerta che i pagamenti si sono inseriti in un rapporto commerciale ordinario e consolidato, la censura che miri a sovvertire tale apprezzamento è inammissibile se non denuncia un reale vizio nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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