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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23020/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, già dirigente tecnico presso una azienda sanitaria, aveva agito davanti al giudice del lavoro lamentando condotte vessatorie e due licenziamenti, uno con preavviso e uno senza preavviso, chiedendo l'annullamento dei recessi, la reintegrazione o, in subordine, l'indennità supplementare prevista dal CCNL, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Dopo il rigetto in primo e in secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con sette motivi. Con i primi cinque deduceva violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi in relazione: alla valutazione della congruità delle sanzioni disciplinari rispetto ai fatti effettivamente accertati; alla legittimità del piano di lavoro del febbraio 2009 e alla pretesa incompatibilità con le sue condizioni di salute e con le norme di sicurezza sugli impianti; alla mancanza di analisi dei rischi e di DPI; al ritardo nell'avvio a visita medica di idoneità; al preteso demansionamento per l'assegnazione a controlli su impianti di sollevamento industriali anziché su ascensori e montacarichi. Con il sesto motivo denunciava omessa pronuncia sulla dedotta invalidità del procedimento disciplinare per l'intervento di un dirigente asseritamente incompatibile nell'istruttoria. Con il settimo motivo denunciava omessa pronuncia sulla nullità del secondo licenziamento, quello senza preavviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e della valutazione probatoria compiuta nei gradi di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato, per i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c., l'inammissibilità in presenza di doppia conforme e, per i motivi di omessa pronuncia, la mancata indicazione del concreto pregiudizio derivato dalla dedotta nullità. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del licenziamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura di fatto mascherata da violazione di legge.

  • artt. 2 e 3 L. n. 604/1966

    invocati dal ricorrente in relazione alla giustificazione del recesso; la Corte considera le doglianze inammissibili poiché dirette a contestare l'accertamento fattuale.

  • art. 35 CCNL per la Dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa del 5.12.1996

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità disciplinare; non viene esaminato nel merito per la natura fattuale della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    mezzo formalmente invocato per violazione di legge, ma usato in modo improprio per sollecitare una rivalutazione del fatto; ciò comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame di fatti decisivi è dichiarata inammissibile, anche perché proposta in presenza di doppia conforme nei gradi di merito.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia decisione conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte precisa che il vizio richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte osserva che la deduzione incompatibile con la decisione di merito si intende implicitamente rigettata e che non è indicato alcun concreto pregiudizio.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato per sostenere l'illegittimità disciplinare della sanzione; la Corte non ne affronta il merito per difetto di ammissibilità delle censure.

  • art. 55 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego; la censura è ritenuta fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 626/1994

    invocato in tema di sorveglianza sanitaria e idoneità lavorativa; la Corte ritiene irrilevante il preteso ritardo nella visita rispetto alla contestazione principale sul rifiuto del piano di lavoro.

  • art. 41, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2008

    richiamato sulla sorveglianza sanitaria; la Corte esclude che il ritardo nella visita medica incida sulla ratio decidendi.

  • artt. 168-185 d.P.R. n. 547/1955

    richiamati dal ricorrente in materia di sicurezza degli impianti; la Corte osserva che la doglianza tendeva a contestare l'accertamento fattuale sull'esecuzione del piano di lavoro.

  • d.m. 12.9.1959

    richiamato in tema di sicurezza/controlli sugli impianti; non scrutinato nel merito per inammissibilità.

  • punto 3.1.1, All. V, d.lgs. n. 81/2008

    richiamato per contestare la sicurezza del piano di lavoro; la Corte non entra nel merito poiché la censura mira a sovvertire l'accertamento del fatto.

  • artt. 15, 18, comma 1, e 77 d.lgs. n. 81/2008

    invocati per il tema di prevenzione e DPI; la Corte ritiene che l'azienda avesse invitato il lavoratore a specificare esigenze strumentali e di supporto, sicché la doglianza non coglie la ratio decidendi.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per dedurre demansionamento; la Corte ritiene che la censura miri a un riesame del fatto e dell'equivalenza professionale delle mansioni.

  • art. 13 d.P.R. n. 162/1999

    richiamato in tema di controlli su ascensori e impianti di sollevamento; la censura è dichiarata inammissibile perché fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una censura sull'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito: se il motivo mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, esso è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando la censura è proposta in presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito e, comunque, non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede non solo l'allegazione dell'omissione, ma anche l'indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'asserito error in procedendo.
  • Quando la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata su un determinato comportamento del lavoratore ritenuto aprioristico e ingiustificato, sono inammissibili le censure che attaccano profili collaterali o temporalmente secondari se non incidono su quel nucleo decisivo.
  • Nel controllo di legittimità sul licenziamento disciplinare, la valutazione di congruità della sanzione e la verifica della sussistenza dei fatti contestati appartengono al giudice di merito, salvo errori di diritto effettivamente dedotti e non meramente apparenti.
  • La contestazione che le mansioni assegnate siano equivalenti o meno, ovvero che ricorra demansionamento, involge accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione se la doglianza non individua uno specifico errore interpretativo della norma applicata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoDemansionamentoImpiegazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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